Prescrizione: sospensione estesa anche ai conviventi di fatto

Pubblicato il 26 gennaio 2026

La sospensione del termine di prescrizione prevista per i rapporti familiari deve operare anche nei confronti dei conviventi di fatto e non può essere limitata ai soli coniugi.

Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta su un tema di rilevante impatto sistematico e applicativo, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto.

La pronuncia segna un ulteriore passaggio nel processo di riconoscimento della convivenza stabile quale formazione familiare costituzionalmente tutelata e incide direttamente sulla disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi.

Sospensione della prescrizione anche ai conviventi di fatto: la decisione della Consulta

Il quadro normativo di riferimento  

La sospensione della prescrizione nel codice civile  

L’art. 2941 del codice civile individua una serie di ipotesi in cui il decorso della prescrizione rimane sospeso. Tra queste, il primo comma, n. 1, prevede la sospensione «tra i coniugi».

La ratio tradizionalmente attribuita a tale previsione risiede nell’esigenza di evitare che l’esercizio di azioni o di atti interruttivi della prescrizione, potenzialmente conflittuali, possa compromettere l’unità e l’armonia del rapporto familiare.

La disciplina delle convivenze di fatto  

La convivenza di fatto, si rammenta, ha ricevuto un riconoscimento organico con la legge n. 76 del 20 maggio 2016, che definisce come conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», non vincolate da matrimonio o unione civile.

Tale disciplina ha consolidato un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che attribuisce rilevanza giuridica alla convivenza stabile, pur in assenza di formalizzazione.

Il caso sottoposto al vaglio della Corte costituzionale  

I fatti all’origine della controversia  

La questione trae origine da un giudizio civile promosso da una donna nei confronti dell’ex convivente di fatto, volto alla restituzione di somme di denaro prestate nel corso di una convivenza stabile e pluriennale.

Il debitore aveva riconosciuto il debito mediante scrittura privata, escludendo espressamente la natura di obbligazione naturale delle prestazioni ricevute.

Dopo la cessazione della convivenza, la creditrice aveva reiteratamente richiesto la restituzione delle somme, fino ad adire l’autorità giudiziaria.

L’eccezione di prescrizione  

Nel corso del giudizio, il convenuto aveva eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di credito, assumendo che il termine decennale fosse decorso a partire dal riconoscimento del debito.

Secondo il Tribunale di Firenze, l’applicazione della disciplina vigente avrebbe condotto all’accoglimento dell’eccezione, poiché gli atti interruttivi risultavano successivi alla scadenza del termine prescrizionale.

Diversamente, l’estensione della sospensione della prescrizione al periodo di convivenza avrebbe reso tempestive le iniziative della creditrice.

Le questioni di legittimità costituzionale  

Il giudice rimettente, ciò posto, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.

In particolare, è stata denunciata l’irragionevole disparità di trattamento tra coniugi e conviventi di fatto, nonché la compressione dei diritti del convivente creditore, costretto a scegliere tra la tutela del rapporto affettivo e la salvaguardia del proprio diritto.

La decisione della Corte costituzionale  

I profili di inammissibilità  

La Consulta, in primo luogo, ha dichiarato inammissibili le censure fondate sull’art. 117 della Costituzione, rilevando l’assenza di un adeguato collegamento con l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea e il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati in materia di disciplina delle formazioni familiari.

L’accoglimento delle questioni ex artt. 2 e 3 Cost.  

Nel merito, sono state ritenute fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

È stato ribadito, in primo luogo, che la convivenza di fatto integra una formazione sociale di natura familiare, all’interno della quale si sviluppano legami affettivi e relazioni solidaristiche meritevoli di tutela costituzionale.

Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e normativa, la limitazione della sospensione della prescrizione ai soli coniugi determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai conviventi di fatto, non più giustificabile nel mutato contesto sociale e giuridico.

La disciplina censurata finisce, infatti, per comprimere in modo sproporzionato i diritti del convivente creditore, costringendolo a scegliere tra la salvaguardia del rapporto affettivo e la tutela della propria posizione giuridica.

La ratio della sospensione della prescrizione secondo la Corte

Tutela del legame affettivo e inesigibilità degli atti interruttivi  

La funzione dell’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile - si legge nella decisione - non è ancorata al dato formale del vincolo matrimoniale, bensì alla tutela sostanziale del legame affettivo di coppia e dell’unità del rapporto familiare.

In presenza di una relazione stabile, non è esigibile l’esercizio di atti interruttivi della prescrizione, che preludono a un possibile contenzioso e risultano idonei a compromettere la fiducia reciproca.

Tale esigenza si manifesta con identica intensità tanto nei rapporti coniugali quanto nelle convivenze di fatto caratterizzate da stabilità e comunione di vita.

Superamento dell’impostazione formalistica  

È stata, inoltre, superata l’impostazione che subordinava la sospensione della prescrizione alla presenza di presupposti formali e temporalmente predeterminati.

L’inizio e la cessazione di una convivenza stabile possono essere accertati anche a posteriori, mediante i comuni mezzi di prova ammessi dall’ordinamento, come avviene per altre ipotesi di sospensione o interruzione della prescrizione.

La mancanza di formalizzazione del rapporto non costituisce, pertanto, un ostacolo all’applicazione dell’istituto.

Prescrizione e convivenza di fatto: effetti applicativi della declaratoria

La declaratoria di illegittimità costituzionale comporta l’estensione della sospensione della prescrizione ai conviventi di fatto, siano essi parte di coppie eterosessuali o omosessuali, ai sensi della definizione contenuta nella legge n. 76 del 2016.

La sospensione opera per tutta la durata della convivenza stabile, indipendentemente dalla sua registrazione anagrafica, purché l’esistenza e la durata del rapporto siano provate in giudizio.

Tutela dei rapporti affettivi e ragionevolezza del sistema prescrizionale

La sentenza n. 7 del 2026 si inserisce nel percorso di progressivo riconoscimento della comparabilità tra matrimonio e convivenza di fatto, limitatamente agli ambiti in cui le situazioni risultano omogenee.

L’estensione della sospensione della prescrizione incide sulla tutela dei diritti patrimoniali dei conviventi e contribuisce a rendere il sistema maggiormente coerente con l’evoluzione della nozione di famiglia accolta dalla giurisprudenza costituzionale.

La sentenza, in breve

Il caso Una donna ex convivente di fatto agisce in giudizio per ottenere la restituzione di somme di denaro prestate al partner nel corso di una convivenza stabile. Il debitore eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto di credito.
La questione Se la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, primo comma, n. 1, del codice civile debba applicarsi anche ai conviventi di fatto o resti limitata ai soli coniugi.
La soluzione È dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione anche tra conviventi di fatto. La sospensione opera per tutta la durata della convivenza stabile, anche se non registrata, purché l’esistenza e la durata del rapporto siano accertabili in giudizio.
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