Prestazioni economiche INAIL per unioni civili e convivenze di fatto

Pubblicato il 16 ottobre 2017

L’INAIL, con circolare n. 45 del 13 ottobre 2017, ha sottolineato che i soggetti parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso sono equiparati ai coniugi, per cui si applicano agli stessi le norme riguardanti i diritti alle prestazioni economiche erogate dall’INAIL, prima riservate ai soli coniugi.

I conviventi di fatto, invece, in assenza di un’espressa disposizione normativa che equipari lo status tra coniuge e convivente di fatto, non possono essere beneficiari delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL.

L’INAIL elenca, quindi, le prestazioni che spettano agli uniti civilmente:

Inoltre, conclude la circolare n. 45/2017, l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica INAIL riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall'assicurato e non riscossi dal medesimo).

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: come presentare le domande

15/10/2025

Assegno di inclusione, come fare domanda per il rinnovo

15/10/2025

CCNL Edilizia - Accordi dell'8/10/2025

15/10/2025

Ccnl edilizia. DUE e bilateralità

15/10/2025

Soci Snc: responsabilità diretta per decreto ingiuntivo non opposto

15/10/2025

Contanti non dichiarati in dogana: buona fede da escludere

15/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy