Prestazioni per invalidità civile: la decorrenza degli interessi

Pubblicato il 21 luglio 2014 L’INPS, con messaggio n. 6119 del 17 luglio 2014, si è occupata degli interessi legali dovuti per le prestazioni economiche per l’invalidità civile, tenendo presente che la Cassazione SS.UU., sentenza n. 10955/2002, ha chiarito che la data di scadenza del termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda.

Pertanto:

- l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;

- la "data di presentazione" va intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione;

- la data di trasmissione del modello AP70 completo, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;

- qualora il modello AP70 risulti incompleto, il termine decorre dalla data di comunicazione dei dati mancanti;

- gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora sia trascorso tale periodo di tempo senza che si addivenga alla liquidazione.

Ricostituzione

In caso di ricostituzione, gli interessi decorrono solo qualora siano trascorsi più di 120 giorni tra la data in cui sono stati ricevuti tutti i dati e le informazioni necessarie alla ricostituzione, e la data in cui l’operatore dell’Istituto attiva la ricostituzione.

Accertamento tecnico preventivo obbligatorio

Ai sensi dell’art. 445 bis, comma 5, c.p.c., il decreto di omologa della Consulenza tecnica d’ufficio è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica.

Ne consegue che gli interessi sono dovuti trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all’Istituto.

Contenzioso ordinario in materia sanitaria e/o sui requisiti socio-economici

In caso di accoglimento della domanda giudiziaria, la data di decorrenza degli interessi legali è quella stabilita dal Giudice nella sentenza.
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