Prestazioni più veloci per i minori invalidi

Pubblicato il 09 agosto 2014 L’INPS, con messaggio n. 6512 dell’8 agosto 2014, si è soffermato sulle novità introdotte dal D.L. n. 90/2014 sulle prestazioni in favore dei minori invalidi.

Minori titolari di indennità di frequenza

Poiché i minori titolari di indennità di frequenza perdono il diritto a tale prestazione economica con il raggiungimento della maggiore età, la nuova normativa permette la presentazione della domanda per la pensione di inabilità e l’assegno mensile entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.

Le relative prestazioni saranno erogate, in via provvisoria, immediatamente al compimento del diciottesimo anno di età.

Inoltre, il messaggio chiarisce che i minori titolari di indennità di frequenza che intendano presentare istanza per le sole prestazioni pensionistiche non sono obbligati ad allegare il certificato medico alla domanda.

Disposizioni transitorie

Il D.L. n. 90/2014 è entrato in vigore il 24 giugno 2014 per cui potranno produrre l’istanza in questione i titolari di indennità di frequenza che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età a far data da tale data.

Tali soggetti saranno avvisati direttamente dall’INPS tramite lettera o chiamata del Contact Center.

Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione

La nuova norma prevede, per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione che raggiungano la maggiore età, una presunzione di sussistenza dei requisiti sanitari senza l’obbligo di un nuovo accertamento sanitario.

Poiché, però, in sede di conversione in legge sono state apportate ulteriori modificazioni al testo originario, l’INPS si è riservato di fornire ulteriori istruzioni.
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