Prestazioni sanitarie, dati fuori dall’e-fattura e dall’esterometro

Pubblicato il 05 agosto 2019

I dati riguardanti le prestazioni sanitarie di persone fisiche, residenti e non residenti, non vanno inviate né mediante la fattura elettronica né tantomeno comunicate tramite esterometro. La ratio, in questo caso, è di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come individuata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con l’Interpello n. 327 del 1° agosto 2019, in risposta all’obbligo di trasmissione dei dati all'esterometro quando la prestazione sanitaria è resa nei confronti di un soggetto non residente o non stabilito nel territorio dello Stato (art. 1, co. 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015).

Prestazioni sanitarie, come comunicare di dati?

In via preliminare, l’Amministrazione Finanziaria ricorda che l’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018, ha previsto che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, per il solo periodo d'imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 127/2015, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

A tal proposito, si pone il problema se, con riferimento alle medesime operazioni, ricorra l'obbligo di trasmissione dei dati all'esterometro quando la prestazione sanitaria è resa nei confronti di un soggetto non residente o non stabilito nel territorio dello Stato.

Ebbene, le informazioni da comunicare con l'esterometro sono assimilabili a quelle comunicate mediante fattura elettronica tramite SdI. Pertanto, la necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti, come imposto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 15 novembre 2018, ha quale naturale conseguenza il divieto all'invio dei citati dati anche nell'ambito dell'esterometro.

Nel caso prospettato, dunque, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, residenti e non residenti, nel rispetto del trattamento dei dati sensibili, non vanno né fatturate elettronicamente, né comunicate tramite esterometro.

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