Prestiti PMI, istruzioni per accesso alle garanzie del Fondo Sezione 2.2

Pubblicato il 08 agosto 2022

A seguito dell’autorizzazione concessa da parte della Commissione Europea con comunicazione C(2022) 5607 del 29 luglio 2022 in riferimento alla misura di aiuto SA.103403 – TCF: Loan guarantees for SMEs and small mid caps, a partire dal 30 agosto 2022 sarà possibile, per le PMI e, limitatamente all’operatività su portafogli di finanziamenti, anche per le imprese diverse dalla PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499, presentare le richieste di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Sezione 2.2 del TCF.

A tal proposito, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese ha pubblicato la circolare n. 6/2022 con le istruzioni per far partire il nuovo sistema di garanzie sui prestiti autorizzato dalla Commissione Ue.

Condizioni di accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF

Si legge che ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2. del TCF, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previste dalle Disposizioni Operative del Fondo, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti:

  1. i soggetti beneficiari finali devono avere esigenze di liquidità che sono direttamente o indirettamente connesse al grave turbamento dell’economia causato dall’aggressione della Russia contro l’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa;
  2. i soggetti beneficiari finali non devono essere sottoposti alle sanzioni emanate dall’Unione europea a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e non devono essere posseduti o controllati da persone, entità o organismi oggetto delle medesime sanzioni;

Inoltre, l’importo del finanziamento erogato non può essere superiore, alternativamente:

Anche per le richieste di riassicurazione/controgaranzia devono essere rispettate inoltre ulteriori condizioni.

In deroga a quanto previsto dalle Disposizioni Operative del Fondo e in linea con quanto previsto dal TCF, sono ammissibili anche i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta di agevolazione, siano classificati tra le “imprese in difficoltà” così come definite dal Regolamento 651/201.

Le garanzie riconosciute sono pari:

Infine, la durata massima di prestiti è di 9 anni, mentre l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è pari a 5 milioni di euro.

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