Prestiti dei soci, la Germania guarda all’Italia

Pubblicato il 15 ottobre 2006

In base alla riforma del diritto societario è stata disposta la postergazione dei crediti per finanziamenti dei soci alla società (articolo 2467 Codice civile). In altre parole, la legge presume che il prestito concesso dal socio in una situazione in cui la società non avrebbe potuto ottenere un finanziamento sul mercato, equivale a capitale proprio e, con la postergazione, vuole impedire che il prestito venga restituito ai soci, dopo aver svolto la funzione di apparente incremento del capitale sociale, prima che siano soddisfatti gli altri creditori. Si vuole cioè disincentivare la prassi per cui i soci erogano finanziamenti per rimediare alla sottocapitalizzazione della società, evitando però l’imputazione a capitale, prevedendo che i finanziamenti erogati dai soci, laddove avrebbero dovuto essere resi sotto forma di conferimenti, sono equiparati al capitale. Tuttavia, per consentire ai soci di soccorrere l’azienda, purchè non sia in stato di crisi, la regola della postergazione vale solo se il finanziamento è stato reso in un contesto di eccessivo squilibrio tra indebitamento della società e patrimonio netto.

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