Il Tfr rappresenta uno degli istituti cardine del sistema di tutela del lavoro subordinato in Italia e svolge un ruolo sempre più rilevante anche nell’ambito della pianificazione previdenziale; nato come forma di protezione economica al termine del rapporto di lavoro, l’istituto ha progressivamente assunto una funzione di integrazione della pensione pubblica, in particolare a seguito delle riforme che hanno interessato il sistema previdenziale a partire dagli anni novanta del secolo scorso.
In questo contesto, la possibilità di destinare il Tfr maturando alla previdenza complementare ha rafforzato il collegamento tra rapporto di lavoro e costruzione della pensione di “secondo pilastro”.
La legge di bilancio 2026 interviene nuovamente su questo equilibrio introducendo modifiche rilevanti al meccanismo di conferimento del Tfr e, in particolare, al principio del silenzio-assenso e all’adesione automatica alla previdenza complementare per specifiche categorie di lavoratori.
Le finalità dell’intervento normativo sono chiaramente orientate a rafforzare la diffusione dei fondi pensione, ad ampliare la platea dei soggetti coinvolti e a garantire, nel medio-lungo periodo, livelli di copertura previdenziale più adeguati rispetto alla sola pensione obbligatoria.
Per comprendere pienamente la portata delle novità introdotte nel 2026, la Fondazione studi consulenti del lavoro ha analizzato, nell’approfondimento dell’8 gennaio 2026, le implicazioni che le stesse portano nel sistema previdenziale dal 2026.
Vediamo nel dettaglio.
Il Tfr è qualificato dall’ordinamento come una forma di retribuzione differita: il diritto del lavoratore al Tfr matura infatti progressivamente durante lo svolgimento del rapporto di lavoro ma la corresponsione della somma avviene in un momento successivo, di regola coincidente con la cessazione del rapporto stesso, indipendentemente dalla causa che l’ha determinata. Il Tfr, pertanto, non costituisce una prestazione assistenziale, bensì una componente della retribuzione complessiva, accantonata nel tempo e destinata a essere liquidata in un momento futuro.
Questa qualificazione assume particolare rilevanza anche sotto il profilo previdenziale: la natura di retribuzione differita consente infatti di considerare il Tfr come una risorsa finanziaria utilizzabile non solo per far fronte al periodo immediatamente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ma anche come strumento di accumulo previdenziale. Proprio su questo presupposto si fonda la disciplina che consente al lavoratore di destinare il Tfr maturando alle forme di previdenza complementare, rafforzando il legame tra attività lavorativa e pensione integrativa.
Dall’indennità di anzianità alla disciplina attuale
L’attuale configurazione del Tfr è il risultato di una evoluzione normativa; in origine, infatti, l’istituto assumeva la forma di indennità di anzianità riconosciuta al lavoratore come compensazione economica al termine del rapporto di lavoro, prevalentemente nei casi di licenziamento non imputabile al dipendente. Tale impostazione rifletteva una concezione del lavoro caratterizzata da carriere più stabili e continuative, nelle quali la cessazione del rapporto rappresentava un evento eccezionale.
Con il passare del tempo, e con il mutare delle dinamiche del mercato del lavoro, il legislatore ha progressivamente ampliato la funzione dell’istituto: un passaggio fondamentale è rappresentato dalla legge n. 297 del 1982 che ha trasformato l’indennità di anzianità nel Tfr, attribuendogli una disciplina organica e una funzione più ampia. Da strumento di sostegno economico nel periodo di transizione occupazionale, il Tfr è diventato dunque una componente strutturale della retribuzione e, successivamente, un possibile veicolo di integrazione pensionistica.
La disciplina vigente del Tfr è oggi contenuta nell’articolo 2120 del codice civile, che ne regola puntualmente le modalità di maturazione e di calcolo; in base a tale disposizione, il Tfr si determina sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione annua divisa per 13,5, quota proporzionalmente ridotta in caso di frazioni di anno, considerando come mese intero le frazioni pari o superiori a quindici giorni.
L’articolo 2120 del codice civile rappresenta dunque il fondamento normativo dell’istituto e costituisce il punto di partenza anche per le successive discipline che hanno consentito il conferimento del Tfr alla previdenza complementare.
Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 si innestano proprio su questo impianto, incidendo non sulla natura del Tfr ma sulle modalità di destinazione e sulle scelte che il lavoratore è chiamato a compiere in ambito previdenziale.
La previdenza complementare costituisce il cosiddetto secondo pilastro del sistema previdenziale italiano e si affianca alla previdenza obbligatoria di primo pilastro per integrare il trattamento pensionistico pubblico; la sua funzione è diventata progressivamente centrale a seguito dei profondi cambiamenti demografici ed economici che hanno interessato il Paese negli ultimi decenni, incidendo in modo strutturale sulla sostenibilità e sull’adeguatezza delle pensioni future.
Tra i principali fattori che hanno reso necessaria una maggiore diffusione della previdenza complementare si collocano l’invecchiamento della popolazione, il calo della natalità e il cosiddetto “inverno demografico”, fenomeni che hanno determinato un progressivo squilibrio tra popolazione attiva e popolazione pensionata con effetti diretti sulla capacità del sistema pubblico di garantire livelli di prestazione analoghi a quelli del passato. A ciò si aggiungono le riforme del sistema previdenziale obbligatorio, in particolare il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo, che ha comportato una riduzione del tasso di sostituzione, ossia del rapporto tra l’importo della pensione e l’ultima retribuzione percepita.
In questo contesto, la previdenza complementare assume un ruolo sistemico essenziale in quanto consente al lavoratore di costruire nel corso della vita lavorativa una pensione integrativa finalizzata a colmare il divario tra reddito da lavoro e reddito pensionistico. Il legislatore ha quindi progressivamente incentivato il ricorso a strumenti di previdenza integrativa, individuando nel Tfr una delle principali fonti di finanziamento del secondo pilastro previdenziale.
Il conferimento del Tfr alle forme di previdenza complementare rappresenta uno degli snodi fondamentali della disciplina vigente; il quadro normativo di riferimento è delineato dal decreto legislativo n. 252 del 2005 che ha riformato in modo organico il sistema della previdenza complementare in attuazione della delega contenuta nella legge n. 243 del 2004. Tale intervento normativo ha ridefinito l’assetto dei fondi pensione, le modalità di adesione e le regole di finanziamento, individuando nel Tfr maturando una leva centrale per favorire l’accumulo previdenziale.
La riforma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2007: a partire da tale data, il lavoratore subordinato è chiamato a effettuare una scelta consapevole in merito alla destinazione del proprio Tfr maturando, potendo optare tra il mantenimento dello stesso presso il datore di lavoro oppure il conferimento a una forma di previdenza complementare, individuale o collettiva. La scelta, una volta effettuata in senso favorevole alla previdenza complementare, assume carattere di irreversibilità, rafforzando l’obiettivo di stabilità e continuità dell’accumulo previdenziale.
Il legislatore ha affiancato alla scelta esplicita del lavoratore anche il meccanismo del silenzio-assenso, finalizzato a evitare che l’inerzia decisionale ostacoli l’adesione ai fondi pensione: in assenza di una manifestazione di volontà entro i termini previsti, il Tfr maturando viene automaticamente conferito alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, al fondo residuale previsto dalla normativa. Anche tale impostazione conferma la volontà del legislatore di promuovere la previdenza complementare come strumento ordinario di integrazione della pensione pubblica.
Le prestazioni erogate dalla previdenza complementare sono disciplinate da regole specifiche e distinte rispetto a quelle previste per il Tfr lasciato in azienda: il diritto alla prestazione pensionistica di secondo pilastro si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione obbligatoria, a condizione che il lavoratore abbia aderito a una forma di previdenza complementare per un periodo minimo di cinque anni, requisito temporale finalizzato a garantire una partecipazione effettiva e non meramente occasionale al sistema dei fondi pensione.
Le prestazioni della previdenza complementare sono strutturalmente orientate all’erogazione di una rendita, ossia di una pensione integrativa periodica che accompagna il lavoratore nella fase di quiescenza. Tuttavia, il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere, entro determinati limiti, anche l’erogazione in forma di capitale.
Prestazione in capitale e prestazione in rendita
In base alla disciplina vigente, il lavoratore può richiedere che la prestazione pensionistica complementare sia erogata, in parte, in forma di capitale. La quota liquidabile in capitale non può, di regola, superare il 50% della posizione individuale maturata presso il fondo pensione. La restante parte deve essere necessariamente convertita in rendita, secondo i criteri stabiliti dalla forma pensionistica di appartenenza.
Questa impostazione risponde alla finalità primaria della previdenza complementare, che non è quella di fornire una liquidazione una tantum, bensì di garantire un’integrazione stabile e continuativa del reddito pensionistico. La rendita rappresenta, quindi, la prestazione tipica del secondo pilastro previdenziale e costituisce lo strumento principale per assicurare un adeguato livello di protezione nella fase post-lavorativa.
Casi di liquidazione integrale in capitale
La normativa prevede tuttavia alcune ipotesi eccezionali in cui la prestazione può essere liquidata integralmente in capitale.
Ciò è consentito, in primo luogo, ai cosiddetti “vecchi iscritti”, ossia ai soggetti che risultano iscritti a una forma di previdenza complementare in data antecedente al 28 aprile 1993.
In secondo luogo, la liquidazione integrale in capitale è ammessa quando la conversione in rendita di almeno il 70% del montante finale accumulato produce una rendita di importo inferiore al 50% dell’assegno sociale erogato dall’Inps.
Queste deroghe confermano l’attenzione del legislatore a contemperare l’obiettivo di garantire una pensione integrativa adeguata con l’esigenza di evitare prestazioni di rendita di importo marginale o inefficace sotto il profilo della tutela previdenziale. In ogni caso, la disciplina delle prestazioni evidenzia come la previdenza complementare sia concepita come strumento strutturale di integrazione del reddito pensionistico e non come mera forma di risparmio a breve termine.
Il lavoratore subordinato è tenuto a esprimere la propria scelta in merito alla destinazione del Tfr entro un termine ben definito; in particolare, la normativa stabilisce che la decisione debba essere assunta entro sei mesi dalla data di assunzione. Tale termine ha natura perentoria e risponde all’esigenza del legislatore di evitare situazioni di incertezza o di inerzia decisionale che possano compromettere l’efficacia del sistema di previdenza complementare.
Nel corso di questo periodo di sei mesi, il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un’adeguata informativa sulle opzioni disponibili, mettendo a disposizione la modulistica prevista dalla normativa. Gli strumenti utilizzati a tal fine sono i modelli Tfr1 e Tfr2, che costituiscono il veicolo formale attraverso cui il lavoratore manifesta la propria volontà.
Il modello Tfr1 viene generalmente consegnato al momento dell’assunzione e contiene l’informativa iniziale sulle modalità di destinazione del Tfr.
Il modello Tfr2, invece, è utilizzato dal lavoratore per comunicare la scelta effettuata, sia essa di adesione alla previdenza complementare o di mantenimento del Tfr presso il datore di lavoro.
Il rispetto del termine dei sei mesi assume rilievo anche in relazione al meccanismo del silenzio-assenso. Qualora il lavoratore non restituisca il modello Tfr2 debitamente compilato entro il termine previsto, la normativa prevede che il Tfr maturando venga automaticamente destinato alla previdenza complementare secondo le regole stabilite dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e dalla contrattazione collettiva applicabile.
Le opzioni disponibili
All’interno del termine di sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore può scegliere tra due opzioni alternative, entrambe espressamente previste dalla normativa e caratterizzate da effetti giuridici e previdenziali differenti.
La prima opzione consiste nell’adesione esplicita alla previdenza complementare: in questo caso, il lavoratore dichiara espressamente la propria volontà di destinare il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare, indicando il fondo pensione prescelto. L’adesione può avvenire a favore di un fondo negoziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, di un fondo aperto o di una forma pensionistica individuale, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Con l’adesione alla previdenza complementare, il Tfr diventa una componente strutturale dell’accumulo previdenziale e contribuisce alla formazione della pensione integrativa di secondo pilastro.
Come sopra accennato, la scelta di adesione alla previdenza complementare è irreversibile per quanto riguarda il Tfr maturando; ciò significa che, una volta conferito il Tfr a un fondo pensione, il lavoratore non potrà successivamente optare per il mantenimento dello stesso presso il datore di lavoro. Tale irreversibilità è coerente con la finalità di lungo periodo della previdenza complementare e con l’esigenza di garantire stabilità e continuità all’accumulo delle risorse previdenziali.
La seconda opzione è rappresentata dal diniego espresso all’adesione alla previdenza complementare, con conseguente mantenimento del Tfr in azienda: in questo caso, il lavoratore manifesta in modo chiaro e formale la propria volontà di non aderire a un fondo pensione, scegliendo di lasciare il Tfr maturando presso il datore di lavoro secondo le regole del Codice civile.
Attenzione: a differenza dell’adesione alla previdenza complementare, questa scelta non è irreversibile. Il lavoratore che inizialmente opta per il mantenimento del Tfr in azienda conserva, infatti, la possibilità di aderire successivamente a una forma di previdenza complementare, conferendo il Tfr maturando a partire dal momento della nuova scelta.
Un regime particolare è previsto per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti: in tali casi, la normativa ha introdotto l’obbligo di versamento del Tfr maturando al fondo di tesoreria istituito presso l’Inps indipendentemente dalla scelta del lavoratore di non aderire alla previdenza complementare. Il fondo di tesoreria, istituito dalla legge n. 296 del 2006, ha la funzione di raccogliere le quote di Tfr dei lavoratori che non hanno destinato il trattamento a un fondo pensione, assicurando una gestione centralizzata delle risorse.
Il Tfr versato al fondo di tesoreria assume natura di contribuzione previdenziale ed è equiparato, ai fini dell’accertamento e della riscossione, alla contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro; il versamento deve essere effettuato con periodicità mensile entro il termine previsto per il pagamento dei contributi previdenziali, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione della quota di Tfr.
Per individuare i datori di lavoro soggetti a tale obbligo, la normativa stabilisce criteri specifici di calcolo della soglia dimensionale dei cinquanta dipendenti; in particolare, per le aziende già attive al 31 dicembre 2006, il numero dei dipendenti è determinato sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 mentre, per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente a tale data, la soglia dimensionale è calcolata considerando la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. Ai fini del computo devono essere inclusi tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro, confermando l’approccio estensivo adottato dal legislatore nella definizione del perimetro applicativo dell’obbligo.
Il meccanismo del silenzio-assenso rappresenta, come sopra accennato, uno degli strumenti principali attraverso cui il legislatore ha inteso favorire la diffusione della previdenza complementare riducendo il rischio che l’inerzia decisionale del lavoratore si traduca nella mancata adesione al secondo pilastro previdenziale. Tale meccanismo si inserisce nel più ampio quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 252 del 2005 e costituisce un elemento di equilibrio tra libertà di scelta del lavoratore e obiettivi di sistema in materia di sostenibilità previdenziale.
Nella disciplina vigente, il silenzio-assenso opera con riferimento alla fase iniziale del rapporto di lavoro e alla scelta sulla destinazione del Tfr.
Come già evidenziato, il lavoratore dispone di un termine di sei mesi dalla data di assunzione per manifestare espressamente la propria volontà in merito alla destinazione del Tfr maturando. Qualora, decorso tale termine, il lavoratore non abbia espresso né un’adesione esplicita alla previdenza complementare né un diniego formale, trova applicazione la regola del silenzio-assenso.
In forza di tale meccanismo, il Tfr maturando viene automaticamente destinato a una forma di previdenza complementare, senza che sia necessaria una dichiarazione espressa del lavoratore. La destinazione automatica del Tfr non comporta una limitazione della libertà individuale, poiché il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse generale a incentivare l’adesione ai fondi pensione, considerati strumenti essenziali per integrare la pensione pubblica.
La forma pensionistica di destinazione del Tfr in caso di silenzio-assenso è individuata prioritariamente sulla base delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro. In particolare, il Tfr viene conferito al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dagli accordi collettivi, territoriali o aziendali. Qualora siano presenti più fondi di riferimento, la normativa stabilisce che il conferimento avvenga a favore del fondo al quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base della contrattazione, il Tfr maturando viene destinato a un fondo residuale previsto dalla normativa. Il fondo residuale ha la funzione di garantire comunque l’operatività del silenzio-assenso, evitando che l’assenza di accordi collettivi impedisca il conferimento del Tfr alla previdenza complementare. Questo assetto conferma l’impostazione sistemica del legislatore, volta a rendere la previdenza complementare una componente strutturale del percorso previdenziale del lavoratore.
La legge di Bilancio 2026 interviene sia sul meccanismo del silenzio-assenso sia sul perimetro soggettivo degli obblighi connessi alla gestione del Tfr, introducendo misure finalizzate ad ampliare ulteriormente la platea dei lavoratori coinvolti nella previdenza complementare e a rafforzare il ruolo del fondo di tesoreria Inps.
Estensione dell’obbligo di versamento al fondo di tesoreria Inps
Una delle principali novità riguarda l’estensione dell’obbligo di versamento del Tfr al fondo di tesoreria: dal 1° gennaio 2026 l’obbligo viene esteso anche ai datori di lavoro che, negli anni successivi all’avvio dell’attività, raggiungano la soglia dimensionale prevista dalla normativa. In precedenza, infatti, tale obbligo riguardava esclusivamente le aziende che superavano il limite occupazionale in un momento iniziale ben definito.
La riforma introduce un regime transitorio per il biennio 2026–2027, durante il quale l’obbligo di versamento al fondo di tesoreria Inps si applica ai datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti non inferiore a sessanta. Tale fase transitoria è finalizzata a consentire un adeguamento graduale del sistema e a limitare l’impatto immediato sugli assetti organizzativi e finanziari delle imprese.
A regime, la normativa prevede una riduzione progressiva della soglia dimensionale: a partire dal 2032, infatti, l’obbligo di versamento al fondo di tesoreria sarà esteso ai datori di lavoro che occupano almeno quaranta dipendenti. Questa scelta legislativa risponde all’obiettivo di ampliare ulteriormente il numero di lavoratori per i quali il Tfr non rimane nella disponibilità diretta del datore di lavoro, rafforzando la funzione previdenziale delle somme accantonate.
Introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare
Un’ulteriore e rilevante innovazione è rappresentata dall’introduzione di un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori neoassunti nel settore privato.
Tale meccanismo si applica con decorrenza dal 1° luglio 2026 e riguarda tutti i lavoratori subordinati di nuova assunzione, con esclusione dei lavoratori domestici.
Con questa disposizione, il legislatore opera un vero e proprio ribaltamento del tradizionale concetto di silenzio-assenso: non si tratta più soltanto di destinare automaticamente il Tfr in assenza di una scelta del lavoratore, ma di prevedere un’adesione automatica alla previdenza complementare comprensiva non solo del Tfr maturando ma anche della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nella misura stabilita dagli accordi collettivi applicabili.
L’adesione automatica avviene a favore della forma pensionistica collettiva prevista dalla contrattazione collettiva, anche a livello territoriale o aziendale. In presenza di più forme pensionistiche, l’adesione automatica riguarda quella con il maggior numero di aderenti, salvo diversa previsione contenuta in accordi aziendali. In mancanza di accordi, la normativa individua una forma pensionistica residuale di riferimento, garantendo in ogni caso l’operatività del meccanismo.
Diritto di rinuncia del lavoratore
A tutela della libertà individuale, la legge di bilancio 2026 riconosce però al lavoratore il diritto di rinunciare all’adesione automatica alla previdenza complementare, rinuncia che deve essere esercitata entro un termine preciso pari a sessanta giorni dalla prima assunzione. Entro tale periodo, il lavoratore può dunque comunicare la propria volontà di non aderire al fondo pensione individuato automaticamente.
Gli effetti della rinuncia sono rilevanti sotto il profilo previdenziale: in caso di esercizio del diritto di rinuncia, l’adesione automatica viene meno e il lavoratore non è tenuto a versare contributi alla forma pensionistica individuata, restando tuttavia ferma la possibilità di aderire successivamente a una forma di previdenza complementare secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente.
A seguito dell’introduzione dell’adesione automatica, si delineano per il lavoratore due scenari alternativi, entrambi espressamente disciplinati dalla normativa.
Conferimento del Tfr ad altra forma pensionistica
Il primo scenario riguarda la possibilità per il lavoratore di conferire il Tfr maturando a una forma di previdenza complementare diversa da quella individuata in via automatica. Questa opzione consente al lavoratore di esercitare una scelta attiva e consapevole, selezionando il fondo pensione ritenuto più coerente con le proprie esigenze previdenziali, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.
Mantenimento del Tfr in azienda
Il secondo scenario consiste nel mantenimento del Tfr in azienda, secondo le regole del codice civile, qualora il lavoratore rinunci all’adesione automatica e non scelga di conferire il Tfr a un fondo pensione. Anche in questo caso, la normativa preserva la possibilità di una successiva adesione alla previdenza complementare, confermando l’impostazione flessibile del sistema, pur all’interno di un quadro fortemente orientato alla promozione del secondo pilastro previdenziale.
L’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare prevista dalla legge di bilancio 2026 rende centrale l’individuazione della forma pensionistica di destinazione: il legislatore ha definito criteri precisi e gerarchicamente ordinati per stabilire il fondo pensione al quale vengono conferiti il Tfr maturando e, ove previsto, i contributi aggiuntivi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, per garantire un meccanismo chiaro, uniforme e coerente con la contrattazione collettiva ed evitare incertezze applicative assicurando la continuità dell’accumulo previdenziale.
Fondi collettivi previsti da accordi o contratti
In via prioritaria, la forma pensionistica di destinazione in caso di adesione automatica è individuata nei fondi pensione collettivi previsti dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro. Rientrano in questa categoria i fondi pensione negoziali istituiti su base contrattuale a livello nazionale, territoriale o aziendale, che rappresentano la modalità ordinaria di accesso alla previdenza complementare per ampie categorie di lavoratori.
La scelta del legislatore di privilegiare i fondi collettivi risponde a una logica sistemica ben definita. I fondi negoziali sono infatti caratterizzati da una governance paritetica tra rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, da costi di gestione generalmente contenuti e da un’offerta previdenziale strutturata in funzione delle specificità del settore di riferimento. L’adesione automatica a tali fondi rafforza il ruolo della contrattazione collettiva come strumento di regolazione delle tutele previdenziali e favorisce una maggiore omogeneità delle condizioni di accesso alla previdenza complementare.
Nel caso in cui un contratto collettivo preveda una specifica forma pensionistica di riferimento, l’adesione automatica opera direttamente verso tale fondo, senza che sia necessaria alcuna ulteriore scelta da parte del lavoratore. Questa impostazione riduce il rischio di frammentazione delle posizioni previdenziali e facilita la gestione amministrativa dei flussi contributivi.
Criterio del maggior numero di aderenti
Qualora siano presenti in azienda più forme pensionistiche collettive potenzialmente applicabili, la normativa introduce un criterio oggettivo per individuare il fondo di destinazione dell’adesione automatica. In particolare, l’adesione automatica avviene a favore della forma pensionistica alla quale risulta iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda.
Il criterio del maggior numero di aderenti ha la funzione di individuare il fondo che, nella prassi aziendale, rappresenta il principale punto di riferimento previdenziale per i dipendenti. Tale criterio consente di evitare scelte discrezionali e di garantire un’applicazione uniforme della disciplina, riducendo il rischio di contenzioso e di incertezze interpretative. Resta ferma la possibilità, prevista dalla normativa, di derogare a tale criterio attraverso specifici accordi aziendali, che possono individuare una diversa forma pensionistica di destinazione, purché nel rispetto delle disposizioni di legge.
L’utilizzo di un criterio quantitativo, facilmente verificabile, rende il meccanismo di adesione automatica particolarmente adatto anche alla gestione automatizzata dei processi da parte dei datori di lavoro e degli enti previdenziali, favorendo la standardizzazione degli adempimenti.
Fondo residuale nazionale
Nel caso in cui non siano presenti fondi pensione collettivi individuabili sulla base della contrattazione o del criterio del maggior numero di aderenti, la normativa prevede il ricorso a una forma pensionistica residuale di carattere nazionale. Il fondo residuale assolve alla funzione di garantire comunque l’operatività del meccanismo di adesione automatica, evitando che l’assenza di accordi collettivi o di fondi di riferimento impedisca il conferimento del Tfr e dei contributi alla previdenza complementare.
Ruolo del Fondo Cometa
A seguito delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, il ruolo di fondo residuale nazionale è attualmente svolto dal Fondo Cometa, fondo pensione nazionale di riferimento per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, dell’installazione di impianti e dei settori affini. In mancanza di una diversa forma pensionistica individuata dagli accordi collettivi, l’adesione automatica confluisce pertanto in questo fondo.
Il Fondo Cometa, in quanto fondo negoziale di ampia dimensione e consolidata esperienza, garantisce una struttura organizzativa adeguata a gestire flussi contributivi provenienti da settori diversi e a offrire un livello minimo uniforme di tutela previdenziale. La sua individuazione come fondo residuale conferma l’intento del legislatore di assicurare una copertura previdenziale complementare anche nei contesti meno strutturati sotto il profilo contrattuale.
L’adesione automatica alla previdenza complementare non si limita al conferimento del Tfr, ma può estendersi anche alla contribuzione aggiuntiva, secondo le regole stabilite dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Questo aspetto rappresenta un elemento di particolare rilievo, in quanto incide direttamente sull’entità dell’accumulo previdenziale e sull’impegno economico richiesto al lavoratore e al datore di lavoro.
Contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore
In caso di adesione automatica, oltre al Tfr maturando, viene conferita alla forma pensionistica complementare anche la contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi applicabili. Tale contribuzione rappresenta una componente fondamentale della previdenza complementare, in quanto consente di incrementare in modo significativo il montante individuale e di beneficiare del contributo datoriale, che costituisce un elemento di vantaggio economico per il lavoratore.
La contribuzione è generalmente determinata in percentuale sulla retribuzione e può variare in funzione del settore, del livello di inquadramento e delle previsioni contrattuali. L’automatismo dell’adesione comporta che, in assenza di rinuncia espressa da parte del lavoratore, i contributi vengano versati secondo le modalità ordinarie, senza necessità di una specifica manifestazione di volontà.
Esclusione per redditi inferiori all’assegno sociale
A tutela delle fasce di reddito più basse, la normativa prevede un’importante esclusione. In particolare, l’obbligo di versamento della contribuzione aggiuntiva a carico del lavoratore e del datore di lavoro non opera qualora la retribuzione annua lorda del lavoratore sia inferiore all’importo dell’assegno sociale previsto dalla normativa vigente.
Questa esclusione risponde all’esigenza di evitare che l’adesione automatica comporti un onere contributivo sproporzionato per i lavoratori con redditi più contenuti. In tali casi, l’adesione automatica può limitarsi al conferimento del Tfr, lasciando al lavoratore la possibilità di valutare successivamente se attivare anche una contribuzione volontaria.
|
Scenario |
Destinazione del Tfr |
Forma pensionistica |
Contribuzione del lavoratore |
Contribuzione del datore di lavoro |
Note operative |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adesione esplicita alla previdenza complementare |
Tfr conferito al fondo |
Fondo collettivo, aperto o individuale scelto dal lavoratore |
Sì, se prevista dal CCNL o su base volontaria |
Sì, se prevista dal CCNL |
Scelta irreversibile per il Tfr maturando |
|
Silenzio-assenso (disciplina ordinaria) |
Tfr conferito automaticamente |
Fondo previsto dal CCNL o con maggior numero di aderenti |
No |
No |
Operante decorso il termine di 6 mesi dall’assunzione |
|
Adesione automatica (dal 1° luglio 2026) |
Tfr conferito automaticamente |
Fondo collettivo di riferimento o fondo residuale |
Sì, salvo esclusioni reddituali |
Sì, salvo esclusioni reddituali |
Applicabile ai neoassunti del settore privato |
|
Adesione automatica con più fondi presenti |
Tfr conferito automaticamente |
Fondo con maggior numero di aderenti |
Sì, salvo esclusioni |
Sì, salvo esclusioni |
Derogabile da accordo aziendale |
|
Assenza di fondi collettivi |
Tfr conferito automaticamente |
Fondo residuale nazionale (Cometa) |
Sì, salvo esclusioni |
Sì, salvo esclusioni |
Garantisce l’operatività del sistema |
|
Rinuncia all’adesione automatica |
Tfr non conferito automaticamente |
Nessuna (salvo scelta successiva) |
No |
No |
Rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione |
|
Reddito inferiore all’assegno sociale |
Tfr conferito |
Fondo individuato dalla normativa |
No |
No |
Esclusione dalla contribuzione aggiuntiva |
|
Azienda con almeno 50 dipendenti |
Tfr versato all’INPS se non conferito a fondo |
Fondo Tesoreria INPS |
Non applicabile |
Obbligo di versamento |
Soglia soggetta a riduzione progressiva dal 2026 |
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