Previdenza: i periodi esteri inferiori all’anno

Pubblicato il 13 marzo 2017

Il Regolamento CE n. 883/2004 prevede che l’istituzione competente alla quale viene richiesta la prestazione, non deve concederla se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione.

Quindi i periodi di assicurazione inferiori ad un anno compiuti in uno Stato che applica i regolamenti comunitari, devono essere presi in considerazione da parte dell’istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso i quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sempreché siano soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa nazionale.

Tali periodi devono essere presi in considerazione sia per accertare il raggiungimento del diritto a pensione in virtù della legislazione applicata da dette istituzioni, che per il calcolo della misura della prestazione.

Premesso ciò, l’INPS, con messaggio n. 1059 del 7 marzo 2017, ha precisato che i periodi assicurativi esteri inferiori all’anno devono essere presi in considerazione per la determinazione dell’importo pensionistico italiano, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato in base ai soli periodi assicurativi italiani.

Tuttavia tali periodi esteri possono essere presi in considerazione per incrementare la misura della pensione italiana, solo se, in base alla legislazione applicata dallo Stato in cui sono stati maturati, non abbiano dato luogo ad alcuna prestazione pensionistica.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Il messaggio specifica, inoltre, che i periodi esteri, indipendentemente dalla loro durata e, quindi, anche se inferiori all’anno, possono essere utilizzati ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi richiesti ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006.

Il diritto alla prestazione in regime di totalizzazione potrà essere accertato anche con la totalizzazione dei periodi esteri, solo se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in Italia (anche sommando più gestioni tra quelle previste dal medesimo decreto) non sia inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.

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