Prima casa. Agevolazione riconosciuta solo alle persone fisiche

Pubblicato il 30 gennaio 2012 Con la sentenza n. 335/40/2011, la Ctp di Milano ribadisce un principio cardine per il riconoscimento dell’agevolazione prima casa: il beneficio fiscale spetta esclusivamente alle persone fisiche che sottoscrivono un contratto di cessione di un immobile ad uso abitativo.
Non rileva il fatto che il contratto sia sottoscritto tra due società e che il rappresentante legale della cessionaria sia il “proprietario di fatto” dell’abitazione.

Dunque, l’istanza di rimborso avanzata dalla società semplice per reclamare il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale versate per l'acquisto di un immobile a uso abitativo non può essere accolta anche se il rappresentante legale della società cessionaria aveva chiesto di essere ammesso ai benefici prima casa e successivamente vi era stato il silenzio-rifiuto dell’ufficio.

Secondo la Commissione tributaria, il ricorso della società semplice va respinto, mancando nella fattispecie in esame il riferimento al concetto di “residenza” e di “titolarità in comunione con il coniuge e uso abitativo”. Condizioni, queste, che non possono essere riferite alle società.

L’acquisto dell’abitazione da parte della società semplice, sebbene rappresentata da un soggetto persona-fisica, non trasla il beneficio in capo alla stessa come se l’atto di acquisto fosse stato concluso in proprio dallo stesso rappresentante. Non vi è coincidenza tra la società concessionaria che ha sottoscritto l’accordo di acquisto e il rappresentate legale che ha fatto richiesta di ammissione al beneficio fiscale. Il regime tributario di favore poteva essere riconosciuto solo se il rappresentate legale avesse acquistato in proprio l'immobile e fosse stato in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
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