Il limite all’espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, previsto dall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, opera esclusivamente nell’ambito della riscossione tributaria e non si applica ai procedimenti penali, nei quali il sequestro preventivo o la confisca possono riguardare anche l’abitazione principale dell’indagato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34485 del 22 ottobre 2025 (nonché con la sentenza gemella n. 34484/2025), si è pronunciata in materia di reati tributari, chiarendo i limiti di tutela dell’abitazione principale (“prima casa”) e la legittimazione dell’indagato a proporre riesame quando i beni oggetto di sequestro risultino formalmente intestati a terzi.
La decisione si colloca nel solco dell’indirizzo delineato dalle Sezioni Unite con la pronuncia del 25 settembre 2025 , offrendo chiarimenti sull’applicazione dell’art. 76 del D.P.R. 602/1973, relativo al divieto di espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, e sulla sua inapplicabilità in sede penale.
Il procedimento trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Rovigo, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame proposta da un indagato per reati tributari, avverso il sequestro preventivo disposto su beni mobili e immobili, tra cui un’abitazione adibita a dimora principale ma intestata a soggetti terzi.
L’indagato aveva contestato la decisione sostenendo, da un lato, di avere diritto a impugnare il sequestro anche su beni non propri e, dall’altro, che l’immobile sequestrato fosse impignorabile in quanto “prima casa”.
La Corte ha anzitutto affrontato il tema della legittimazione al riesame in presenza di beni intestati a terzi.
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 15 del 25 settembre 2025), ha precisato che:
Nel caso di specie, tale interesse non risultava dimostrato, poiché i beni oggetto di sequestro non erano nella disponibilità giuridica dell’indagato.
Il secondo profilo riguardava l’applicazione del divieto di espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore, sancito dall’art. 76, comma 1, lett. a), del D.P.R. 602/1973.
La norma prevede che l’agente della riscossione non possa procedere all’espropriazione dell’unico immobile del debitore destinato a uso abitativo e adibito a residenza anagrafica, purché non classificato come abitazione di lusso.
Prima casa e unico immobile
La Corte, in primo luogo, ha chiarito che la disposizione non tutela genericamente la “prima casa”, ma solo l’unico immobile di proprietà del debitore. Si tratta di concetti distinti: il riferimento all’“unico immobile” riguarda la consistenza complessiva del patrimonio e non la semplice qualificazione funzionale del bene come abitazione principale.
Ne consegue che il debitore non può invocare tale norma limitandosi ad affermare che l’immobile pignorato sia la sua “prima casa”, poiché ciò non esclude la proprietà di altri beni immobili.
Limitazione riferita a riscossione dei tributi
Inoltre, la disposizione non introduce un principio generale di impignorabilità, essendo riferita esclusivamente alle espropriazioni promosse dal fisco per la riscossione dei tributi, e non a quelle intentate da creditori di altra natura.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la limitazione non trova applicazione nei procedimenti penali di sequestro o confisca, poiché in tali casi l’oggetto della misura non è il debito verso l’erario, ma il profitto del reato.
Pertanto, il sequestro preventivo non è assimilabile all’espropriazione forzata, ma rappresenta una misura cautelare reale e temporanea, finalizzata a impedire la dispersione del profitto illecito e a garantire la successiva confisca.
Di conseguenza, il divieto di pignoramento dell’unico immobile non è opponibile all’autorità giudiziaria penale, anche se riguarda l’abitazione principale dell’indagato o del suo nucleo familiare.
La Cassazione ha inoltre richiamato l’art. 2740 del codice civile, che sancisce il principio della responsabilità patrimoniale universale del debitore, il quale risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri, salvo i casi espressamente previsti dalla legge — ipotesi che, nel caso in esame, non ricorreva.
La Corte, in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto:
Confisca anche sui beni in comproprietà
La Corte di legittimità ha inoltre ribadito che la confisca penale e il sequestro preventivo per equivalente possono riguardare anche beni in comunione o quote indivise di proprietà, purché nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato.
Il vincolo, dunque, può essere apposto anche su parte di un immobile di piena proprietà dell’indagato, in misura proporzionata al vantaggio economico derivante dall’illecito.
La Suprema Corte, in definitiva, ha rigettato il ricorso e confermato la decisione del Tribunale di Rovigo, evidenziando che:
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
|
Sintesi del caso |
Un indagato per reati tributari aveva proposto riesame contro il sequestro preventivo disposto su vari beni, tra cui un immobile adibito ad abitazione principale e formalmente intestato a terzi. Il Tribunale di Rovigo aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ritenendo che l’indagato non avesse legittimazione diretta sul bene. |
|
Questione dibattuta |
Si discuteva, da un lato, se l’indagato non proprietario potesse proporre riesame del sequestro preventivo di beni intestati a terzi; dall’altro, se il divieto di espropriazione della “prima casa” previsto dall’art. 76 D.P.R. 602/1973 potesse estendersi ai procedimenti penali e quindi impedire il sequestro dell’abitazione principale. |
|
Soluzione della Corte di Cassazione |
La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che l’indagato può proporre riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale; inoltre, ha chiarito che il divieto di espropriazione della “prima casa” opera esclusivamente in ambito tributario e non si applica ai sequestri preventivi o alle confische penali, anche se riferite all’abitazione principale. È legittimo, pertanto, il sequestro preventivo dell’immobile, anche in comunione, nei limiti del profitto del reato. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".