Prima casa: perdita del beneficio in caso di vendita entro il quinquennio e di riacquisto di una quota d'immobile troppo esigua

Pubblicato il 18 giugno 2011 Con sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di liquidazione con cui erano stati revocati i benefici concessi ad un uomo sull'atto di acquisto della prima casa, per avere l'acquirente alienato il bene entro il termine quinquennale, senza procedere, nell'anno successivo alla vendita, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Il contribuente, da parte sua, aveva impugnato l'atto impositivo assumendo di avere adempiuto alla prescrizione di legge avendo acquistato una quota del quattro per mille di altro immobile da destinarsi a prima casa.

I giudici di merito avevano ritenuto fondata la doglianza del contribuente e per questo avevano accolto la domanda di annullamento dell'atto dell'Amministrazione finanziaria. Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui l'acquisto non dell'intero, ma di una quota dell'immobile, poteva beninteso integrare il requisito richiesto ma solo qualora la stessa fosse “significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione principale”.

Per la Corte, infatti, un acquisto, come quello di specie, di una quota particolarmente esigua di immobile non poteva “comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria essendo inidoneo a realizzare l'adibizione ad abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy