Primario penalmente responsabile se la cartella clinica è incompleta

Pubblicato il 11 febbraio 2015 Il primario può incorrere nel reato di “rifiuto di atti urgenti” di cui all’art. 328 co. 1 c.p., se non provvede alla esatta formazione della cartella clinica, di cui è tenuto ad accertare completezza.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 6075 depositata il 10 febbraio 2015, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal responsabile di un reparto sanitario, condannato ex art. 328 co. 1 c.p., per aver omesso la compilazione di un rilevante numero di cartelle cliniche.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato innanzitutto la qualificazione giuridica dei fatti contestati, pacificamente integranti la fattispecie di cui all’art. 328 c.p. (per cui ha tuttavia dichiarato l’intervenuta prescrizione).

Ciò, in considerazione della natura di atto pubblico della cartella clinica e della circostanza che la responsabilità della sua definitiva ed ufficiale formazione è rimessa al responsabile del reparto e nella specie, al primario, quale pubblico ufficiale tenuto, con la sua sottoscrizione, ad accertane la completezza e regolarità.

La Suprema Corte ha poi sottolineato la rilevanza della cartella clinica, avente la fondamentale funzione di ricostruire ex post, l’appropriatezza degli interventi effettuati sul paziente.

E’ dunque finalizzata a garantire il diritto alla salute nella sua accezione più ampia, inteso anche come dovere informativo nei confronti del paziente, circa quanto effettivamente eseguitogli e somministratogli durante il ricovero.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy