Privacy: il consenso per il marketing diretto vale anche per il contatto tramite posta

Pubblicato il 30 luglio 2013 Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori che esercitano attività di marketing diretto e allo stesso tempo contemperare la necessità di salvaguardare i diritti dell'interessato, il Garante per la privacy, con delibera n. 242 del 15 maggio 2013 (in “Gazzetta Ufficiale” n. 174 del 26 luglio), prevede una diversa configurazione del consenso da richiedere all'interessato.

Viene stabilito che l'interessato che esprime il proprio consenso, in base all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice Privacy, per il marketing diretto effettuato attraverso l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, acconsente anche alla ricezione di comunicazioni a carattere promozionale inviate attraverso modalità tradizionali di contatto, come la posta cartacea e le chiamate telefoniche con operatore.

Quindi le società di marketing, operanti in ambito privato, che acquisiscono il consenso degli interessati ai sensi dell'art. 130 suddetto, per finalità di "marketing diretto" tramite modalità automatizzate di contatto, possono ritenere soddisfatto il requisito del consenso anche con riferimento al marketing eseguito con modalità tradizionali, come la posta cartacea o le chiamate telefoniche tramite operatore, senza dover richiedere agli stessi interessati un ulteriore consenso, semprechè l'interessato non abbia esercitato nei confronti di un singolo titolare uno specifico diritto di opposizione al trattamento.
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