Privacy: in giudizio solo dati pertinenti

Pubblicato il 18 settembre 2013 I dati che vengono prodotti in giudizio devono essere solo quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; deve essere evitata l'introduzione di informazioni che non siano rilevanti ai fini della difesa.

E' quanto affermato dal garante per la Privacy con il provvedimento n. 318 del 27 giugno 2013 e con cui un istituto di credito è stato censurato per aver allegato ai suoi atti difensivi, nell'ambito di un contenzioso davanti all'Arbitro bancario e finanziario, la richiesta di considerare incompatibile l'attività di rappresentanza svolta dal legale della controparte sulla base di notizie a quest'ultimo afferenti che non avevano alcuna rilevanza nel contesto della lite medesima.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

17/06/2025

Metalmeccanica industria. Minimi trasferta reperibilità

17/06/2025

Tutela penale degli animali: legge in Gazzetta Ufficiale

17/06/2025

Settore agricolo: agevolazioni Inps per calamità naturali

17/06/2025

Reverse charge e impianti agrivoltaici: chiarimenti Entrate

17/06/2025

Earn out e partecipazioni: tassazione alla cessione, non all’incasso

17/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy