Privacy, l'adesione spontanea non esclude la richiesta di risarcimento

Pubblicato il 18 settembre 2014 La statuizione con cui il Garante della privacy dichiara il non luogo a procedere ex articolo 149, secondo comma, del Decreto legislativo n. 196/2003, derivante dall'adesione spontanea da perte del titolare del trattamento, alla cancellazione e non utilizzazione di dati personali così come richiesto dagli interessati, non impedisce l'esercizio dell'azione del risarcimento del danno dinanzi all'autorità giudiziaria.

Tale azione, inoltre, non è soggetta al termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Garante.

E' quanto precisato dalla Cassazione con sentenza n. 19534 del 17 settembre 2014.
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