Procedimenti disciplinari senza obbligo di avvocati

Pubblicato il 07 giugno 2008 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 182/2008, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Catania, relativamente al disposto dell'art. 20, comma 2 del DPR 737/1981, che prevede l’assistenza di un appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza in luogo di un avvocato per il poliziotto sottoposto a procedimento disciplinare.

Secondo la Consulta, l'articolo in esame non risulta in contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione. Da una parte, infatti, la garanzia del diritto di difesa, avendo valore prescrittivo limitatamente al procedimento giurisdizionale, non trova piena applicazione nell'ambito dei procedimenti disciplinari che hanno, invece, natura amministrativa. Dall'altra, poi, la diversità di trattamento della categoria dei dipendenti dell'amministrazione di pubblica sicurezza rispetto ad altri dipendenti pubblici (per i quali è invece prevista l'assistenza di un avvocato) non mina il principio di uguaglianza, in quanto si giustifica in funzione della disomogeneità delle diverse categorie.
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