Procedimento sommario di cognizione al via. Il paradosso degli inghippi

Pubblicato il 10 luglio 2009

La recente Legge n. 69 (18 giugno 2009), apparsa in “Gazzetta Ufficiale” n. 140 del 19 giugno, Supplemento Ordinario n. 95 - che reca “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile” - ha introdotto numerose novità, tra le quali il processo sommario di cognizione (di cui agli articoli 702 bis - 702 quater del Codice di procedura civile), con l'obiettivo di razionalizzare, snellire e rendere più efficiente la macchina processuale.

Ma, benché supportato dall’ambizioso progetto del Ministero della Giustizia di farlo divenire un’alternativa reale al rito ordinario, il nuovo processo sommario di cognizione rischia la partenza in affanno e, paradossalmente, più lenta del canale normale. A Brescia si è avuta la prima richiesta di un legale, l’avvocato Arnaldo Martinengo, che, nella causa in cui é attore – relativa a un’occupazione di immobile senza titolo, in seguito a revisione delle condizioni di divorzio – ha depositato ricorso secondo i requisiti e le modalità del nuovo articolo 702 bis del nominato Codice. Ed ecco l’inghippo: la cancelleria, incaricata dell’iscrizione a ruolo, ha escluso di poter procedere alla trasmissione del fascicolo al presidente del Tribunale, per l’individuazione della sezione, e al giudice cui affidare la trattazione del provvedimento, a causa dell'assenza di un aggiornamento del sistema informatico al nuovo processo sommario. Sciolto quest’inghippo, toccherà all'altro dell’individuazione della sezione e, poi, all'altro ancora dei tempi per la fissazione dell’udienza.

Alessia Lupoi 

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