Il mancato perfezionamento della pubblicità legale di una procedura di gara pubblica, dovuto a criticità nella gestione del CIG e della pubblicazione in Banca dati, può incidere sulla validità dell’aggiudicazione e sull’effettivo accesso al mercato: chiariti, dall'ANAC, i limiti della prosecuzione della gara in assenza degli effetti giuridici previsti dal Codice dei contratti pubblici.
La corretta gestione della pubblicità legale delle procedure di gara rappresenta uno snodo importante nel nuovo sistema delineato dal d.lgs. n. 36/2023.
La recente delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - n. 529 del 10 dicembre 2025 - offre un’interessante ricostruzione applicativa dei principi di trasparenza, digitalizzazione e accesso al mercato, chiarendo le conseguenze derivanti dal mancato perfezionamento della pubblicazione in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha esteso la digitalizzazione all’intero ciclo di vita del contratto, dalla programmazione all’esecuzione.
In tale contesto, l’articolo 27 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che la pubblicità legale degli atti di gara è garantita esclusivamente tramite la BDNCP, con effetti giuridici che decorrono dalla data di pubblicazione. Gli articoli 83, 84 e 85 disciplinano le modalità di trasmissione e pubblicazione, anche mediante l’inoltro all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
La delibera prende le mosse da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio pubblico di rilevanza sociale, bandita per un importo superiore alla soglia di rilevanza europea.
La stazione appaltante ha gestito la gara tramite una piattaforma di approvvigionamento digitale, procedendo alla generazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e alla pubblicazione dei documenti di gara sulla piattaforma stessa.
Tuttavia, la procedura non è mai giunta allo stato di pubblicazione in BDNCP, con la conseguenza che il bando non è stato correttamente trasmesso al sistema europeo TED.
Dall’istruttoria è emerso che l’eForm predisposto per la procedura è stato più volte respinto dal TED a causa di errori formali, determinando un disallineamento tra la piattaforma di approvvigionamento digitale, la piattaforma dei contratti pubblici e la BDNCP.
Nonostante tali criticità, la stazione appaltante ha deciso di non sospendere la procedura, limitandosi a una breve proroga dei termini di presentazione delle offerte.
Secondo ANAC, tuttavia, la prosecuzione dell’iter in assenza di pubblicità legale non poteva essere giustificata da problematiche tecniche non risolte né adeguatamente documentate.
La gara è stata comunque portata a conclusione con l’aggiudicazione definitiva e l’avvio dell’esecuzione del servizio.
L’Autorità ha quindi rilevato che tale esecuzione è avvenuta in assenza di un contratto valido ed efficace, poiché la mancata pubblicazione ha impedito la produzione degli effetti giuridici degli atti di gara.
Sono stati inoltre effettuati pagamenti all’operatore economico senza un CIG correttamente perfezionato, con evidenti criticità sotto il profilo della tracciabilità dei flussi finanziari.
Un passaggio centrale della delibera riguarda l’interpretazione del principio del risultato di cui all’articolo 1 del Codice.
ANAC chiarisce che tale principio non può essere utilizzato per comprimere il principio di accesso al mercato sancito dall’articolo 3 del d.lgs. n. 36/2023.
La concorrenza tra operatori economici è funzionale al risultato e non può essere sacrificata in assenza di un corretto bilanciamento con gli altri principi fondamentali.
Alla luce delle risultanze istruttorie, l’Autorità ha accertato la violazione degli obblighi di pubblicità legale e dei principi di trasparenza e digitalizzazione.
In particolare, è stato evidenziato che l’assenza di pubblicazione in BDNCP può aver alterato la par condicio competitorum, incidendo sull’effettiva apertura della procedura al mercato.
L’ANAC ha quindi dichiarato il contrasto delle scelte amministrative con numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici, ribadendo che senza pubblicità legale non possono prodursi validi effetti giuridici.
La delibera si conclude con un richiamo alla necessità di un adeguamento dell’azione amministrativa ai principi e alle regole del Codice dei contratti pubblici, valorizzando il ruolo centrale del Responsabile unico del progetto e del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle valutazioni di competenza e nell’adozione delle conseguenti iniziative correttive.
In tale prospettiva, viene disposta la trasmissione della decisione ai soggetti responsabili dell’ente, con richiesta di fornire un riscontro entro 30 giorni sulle misure adottate.
La corretta gestione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e il perfezionamento della pubblicità legale tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, inclusa la corretta gestione del codice identificativo di gara, si confermano presupposti imprescindibili per la legittimità delle procedure di affidamento e per la produzione dei relativi effetti giuridici.
La pronuncia dell’ANAC rappresenta un chiaro monito per le stazioni appaltanti: la digitalizzazione non è un adempimento meramente formale, ma una condizione sostanziale di legittimità delle gare pubbliche.
Il rispetto degli obblighi di pubblicità legale costituisce il fondamento della trasparenza, della concorrenza e dell’effettivo accesso al mercato nel nuovo sistema dei contratti pubblici.
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