L’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive non può essere rifiutata per mancato pagamento del contributo unificato quando il deposito degli atti è effettuato dall’Ufficiale giudiziario.
La circolare della Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) n. 14100 del 22 gennaio 2026 fornisce chiarimenti operativi in materia di iscrizione a ruolo delle procedure esecutive, con particolare riferimento ai casi in cui il deposito degli atti avvenga a cura dell’Ufficiale giudiziario e in assenza del previo pagamento del contributo unificato.
Il documento si colloca in continuità con la circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025, che aveva chiarito l’applicabilità dell’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 anche alle procedure esecutive, e interviene per coordinare tale disciplina con le ipotesi di iscrizione a ruolo d’ufficio previste dal codice di procedura civile.
La circolare prende le mosse da numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale degli affari interni, relativi alla possibilità per le cancellerie di rifiutare l’iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva in mancanza del pagamento del contributo unificato minimo di 43 euro, o di quello inferiore previsto dalla legge.
Le incertezze hanno riguardato, in particolare, i casi in cui l’iscrizione del procedimento non è richiesta da una parte processuale, ma avviene “d’ufficio” su iniziativa dell’Ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento o altre attività esecutive.
La circolare ribadisce che l’art. 14, comma 3.1, del d.P.R. n. 115/2002 si applica a tutti i giudizi civili, in ogni grado, comprese le procedure esecutive, senza distinzioni. Tale principio deve tuttavia essere coordinato con le ipotesi in cui la normativa prevede l’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive per effetto del deposito degli atti da parte dell’Ufficiale giudiziario.
In questi casi, l’Ufficiale giudiziario non riveste la qualità di parte processuale e non è il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato, né svolge funzioni di riscossione del tributo.
Un passaggio centrale della circolare riguarda l’interpretazione dell’art. 159-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo di espropriazione.
La norma stabilisce che, quando l’istanza di iscrizione a ruolo proviene dall’Ufficiale giudiziario, anche nei casi di consegna dei beni mobili pignorati ai sensi dell’art. 520 c.p.c., l’iscrizione a ruolo deve essere effettuata d’ufficio dal cancelliere.
Ad integrazione delle istruzioni già fornite con la circolare DAG del 24 marzo 2025, quindi, il documento del 22 gennaio 2026 chiarisce che la cancelleria deve procedere all’iscrizione a ruolo generale della procedura esecutiva anche in assenza del pagamento del contributo unificato nei seguenti casi:
Una volta iscritto a ruolo il procedimento ed aperto il fascicolo, la cancelleria dovrà procedere successivamente alla riscossione del contributo unificato nei confronti del soggetto obbligato, secondo le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente.
La circolare precisa infine che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella circolare DAG 60633.U del 24 marzo 2025, che continuano ad applicarsi alle ipotesi non espressamente disciplinate.
L’obiettivo dell’intervento è garantire uniformità di prassi negli uffici giudiziari, evitando ritardi o blocchi nell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive e assicurando il corretto equilibrio tra esigenze di funzionamento del processo e disciplina del contributo unificato.
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