Vittime usura Procedure prefallimentari non sospese

Pubblicato il 12 gennaio 2017

La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 20 della Legge n. 44/1999 e che prevede, a favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura, la sospensione, per trecento giorni, dei termini relativi anche ai processi esecutivi.

Natura cognitiva Non esecutiva

Nel dettaglio, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che la citata disposizione, pur applicandosi ai processi di tipo collettivo come il fallimento, non lo fosse nelle procedure prefallimentari, stante la natura cognitiva e non esecutiva delle medesime.

Ed infatti – si legge nella sentenza n. 507 depositata l’11 gennaio 2017 – prima della dichiarazione di fallimento non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così, come prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale.

Ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dal citato articolo 20, comma 4.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di bilancio 2026: al via il nuovo iper-ammortamento

15/01/2026

Congedi parentali e per malattia del figlio: aggiornamenti 2026

15/01/2026

Legge di Bilancio 2026: aggiornamenti su congedi parentali e malattia del figlio

15/01/2026

Iper-ammortamenti 2026: necessarie comunicazioni ad hoc

15/01/2026

Fondo Nuove Competenze 3: incremento di 125,9 milioni e pubblicazione delle istanze finanziabili

15/01/2026

Fondo EST: novità in arrivo per il 2026

15/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy