Processi più snelli e veloci

Pubblicato il 15 agosto 2008

Di seguito tutti gli interventi contenuti nella Finanziaria (decreto 112/2008) in materia di giustizia, misure che costituiscono un assaggio della riforma ora sottoposta al vaglio dei legislatori. Per i giudizi attivati dopo la manovra, la mancata comparizione delle parti a due udienze successive non comporta più solo la cancellazione della causa dal ruolo, bensì anche la sua estinzione. Al fine di razionalizzare il processo del lavoro, è stata disposta la lettura della sentenza conclusiva del processo subito in udienza, mentre la stesura della decisione può essere rinviata solo in caso di particolare complessità della controversia. L'esordio per la Class action è stato rinviato al 1° gennaio 2009 a causa della necessità di elaborare una specifica forma per ottenere risarcimenti anche dalla p.a. E' stato gradualmente introdotto l'obbligo delle notificazioni e comunicazioni telematiche nel corso del procedimento e la previsione dell'albo telematico. Sono stati disposti tempi serrati per il recupero delle spese di giustizia: entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento l'ufficio deve procedere all'iscrizione a ruolo della cartella del debitore. Sono state introdotte alcune misure al fine di accelerare il processo amministrativo; si è giunti alla riforma organizzativa del Consiglio di Stato, grazie all'eliminazione della distinzione tra commissioni consultive e commissioni giurisdizionali, alla perezione dei giudizi dopo 5 anni e alla previsione dell'indennizzo, in caso di irragionevole durata del processo, solo se la parte abbia presentato una istanza di prelievo. Relativamente al contenzioso tributario, gli uffici finanziari sono chiamati a confermare, entro sei mesi, l'interesse a coltivare i ricorsi pendenti avanti alla commissione tributaria a pena di estinzione.

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