Processi tributari. Agenzia delle Entrate su udienze e termini sospesi

Pubblicato il 17 aprile 2020

Con circolare n. 10 del 16 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla sospensione dei termini del processo tributario.

Le istruzioni dell’Agenzia, nello specifico, analizzano il contenuto degli articoli 83 del Dl n.18/2020 (“Cura Italia”) e 36 del Dl n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”), emanati in relazione all'emergenza Coronavirus.

Contenzioso fiscale: udienze tributarie rinviate, eccezioni

Con riguardo al contenzioso fiscale – viene puntualizzato nel documento di prassi - le udienze che avrebbero dovuto tenersi nel periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020, parzialmente ricadente nell’intervallo temporale fissato dal primo Decreto-legge n. 11/2020, non vengono celebrate e sono oggetto di rinvio d’ufficio.

A questa regola fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in generale, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato).

Giudizi tributari, sospensione dei termini processuali estesa

Per quel che concerne, a seguire, i termini procedurali, le Entrate sottolineano l’amplissima portata della relativa sospensione, da intendersi riferita a tutti gli adempimenti processuali, tra cui:

Procedimenti cautelari, termini non sospesi

La sospensione – precisano, invece, le Entrate - non si applica ai termini:

Ricorso di primo grado e mediazione: termini sospesi

Per finire, la circolare si sofferma sui termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la conclusione del procedimento di mediazione, anche essi sospesi.

Nel periodo 9 marzo 2020 - 11 maggio 2020 – spiega in proposito l’Agenzia - è sospeso il termine per la proposizione del ricorso, da parte del contribuente, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e alle Commissioni di primo grado di Trento e Bolzano.

Rispetto alla mediazione, sono sospesi sia il termine di 90 giorni per la conclusione del relativo procedimento (riguardante le controversie di valore non superiore a 50mila euro), sia il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

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