Processo chiuso: rimborso al legale delle spese vive e di quelle forfetarie

Pubblicato il 28 luglio 2020

Il rimborso delle spese documentate, da riconoscere al legale, e quello forfetario delle spese generali hanno natura differente.

E’ stato quindi accolto dalla Corte di cassazione – ordinanza n. 15985 del 27 luglio 2020 - il ricorso del professionista che lamentava la decisione del giudice di merito che ha incluso le spese vive nel rimborso forfetario riconosciuto all’avvocato ai sensi del Dm n. 55/2014.

Chiusura del processo: all’avvocato spetta il rimborso delle spese vive e di quelle forfetarie

Ai sensi dell’'art. 2 del Dm n. 55/2014, vigente al momento della causa discussa, quando si conclude un processo all’avvocato va riconosciuto, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni a cui si aggiunge un rimborso per spese forfettarie, normalmente nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.

Tali rimborsi sono differenti. Quello per spese documentate riguarda gli esborsi legati al processo – contributo unificato, marche da bollo, eventuali compensi per i consulenti di parte – mentre quello forfetario per spese generali attiene a voci di spesa (come la gestione dello studio) che sono effettive ma non documentabili.

Ebbene, il rimborso per spese generali, predeterminato dalla legge, spetta al legale anche se non è stata presentata istanza apposita ed in mancanza di specifica allegazione.

In conclusione, il rimborso per tali spese non può essere compreso in quello riconosciuto per le spese documentate.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy