Processo minorile: illegittimo il giudice monocratico nel rito abbreviato

Pubblicato il 23 gennaio 2015 Con sentenza n. 1 depositata il 22 gennaio 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 458 c.p.p. e dell’art 1, comma 1 del D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988, nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50 –bis comma 2, del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario).

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata da un Giudice per le indagini preliminari, secondo cui, nel processo minorile, in caso di giudizio immediato, la competenza del giudice monocratico piuttosto che del Tribunale in composizione collegiale, avrebbe costituito una violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Ciò in quanto il minore, per effetto della denunciata norma, non si sarebbe potuto avvalere, per la sua difesa, delle peculiari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale.

Ha osservato ancora, il giudice rimettente, che, nel procedimento penale con imputati minorenni, vista la delicatezza della materia e la peculiarità delle posizioni giuridiche tutelate, si sarebbe resa necessaria la composizione collegiale dell’organo giudicante, al fine di garantire l’apporto di diverse personalità; non solo giudici laici ma anche, ad esempio, esperti in materie psicologiche e pedagogiche.
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