Prodotti difettosi No agli sconti

Pubblicato il 20 gennaio 2009

La Corte di cassazione, con sentenza n. 869 del 15 gennaio 2009, ha ribaltato la decisione con cui la commissione tributaria regionale di Milano aveva accolto le istanze di una spa alla quale era stato notificato un avviso di accertamento per le maggiori imposte sui redditi. Per i giudici di merito, l'azienda doveva pagare meno imposte perché aveva dei prodotti difettosi in magazzino. I giudici di legittimità, tuttavia, con riferimento agli artt. 59 e 60 del Tuir, hanno precisato che i prodotti difettosi non possono essere considerati beni in lavorazione e il loro valore, ai fini della determinazione del reddito di impresa, va calcolato per intero sul prezzo di mercato. “Per la valutazione ai fini fiscali delle varie componenti attive e passive del reddito” spiega la Corte, “va applicato il principio che non ha soltanto natura contabile e che impone quale criterio valutativo il riferimento al valore normale di mercato per i corrispettivi, proventi, spese ed onere in natura presi in considerazione dal contribuente”.

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