Prodotti difettosi No agli sconti

Pubblicato il 20 gennaio 2009

La Corte di cassazione, con sentenza n. 869 del 15 gennaio 2009, ha ribaltato la decisione con cui la commissione tributaria regionale di Milano aveva accolto le istanze di una spa alla quale era stato notificato un avviso di accertamento per le maggiori imposte sui redditi. Per i giudici di merito, l'azienda doveva pagare meno imposte perché aveva dei prodotti difettosi in magazzino. I giudici di legittimità, tuttavia, con riferimento agli artt. 59 e 60 del Tuir, hanno precisato che i prodotti difettosi non possono essere considerati beni in lavorazione e il loro valore, ai fini della determinazione del reddito di impresa, va calcolato per intero sul prezzo di mercato. “Per la valutazione ai fini fiscali delle varie componenti attive e passive del reddito” spiega la Corte, “va applicato il principio che non ha soltanto natura contabile e che impone quale criterio valutativo il riferimento al valore normale di mercato per i corrispettivi, proventi, spese ed onere in natura presi in considerazione dal contribuente”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy