Prodotto a basso costo Etichetta confonde

Pubblicato il 28 maggio 2016

Ai fini della possibile confusione tra marchi, è importante valutare l’impatto visivo dell’etichetta del prodotto sul consumatore, al di là del solo ipotetico e successivo controllo del nome ivi apposto.

E’ quanto, in sintesi, enunciato dalla Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di una s.r.l., volto all'accertamento della nullità del marchio impiegato da altra società concorrente per mancanza di novità ed alla condotta di concorrenza sleale confusoria posta in essere dalla medesima.

La valutazione del rischio di confusione – puntualizza la Corte – deve fondarsi sull’impressione complessiva dei marchi a confronto, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, rilevando la percezione dei segni da parte del consumatore medio, che solitamente vede il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame spezzettato dei singoli elementi.

Consumatore meno attento Somiglianza etichetta più rilevante

Oltretutto la possibilità di confusione tra prodotti di imprese concorrenti, va apprezzata dal punto di vista di consumatori di media diligenza e capacità, ma sempre tenendo conto della specifica clientela che il prodotto è destinato ad attirare. Secondo comune esperienza, infatti, il livello di attenzione del consumatore varia in base al tipo di prodotto, per cui è maggiormente elevata per i beni c.d. di lusso o costosi, mentre lo è di meno per quelli – come nel caso di specie – a basso prezzo.

In tale ultimo caso, la somiglianza visiva dell’elemento figurativo finisce per assumere maggiore rilevanza, laddove, per l’appunto, le modalità di commercializzazione dei prodotti in questione e la loro stessa natura comportino che il pubblico vi ponga specularmente meno attenzione.

Alla luce di dette considerazioni – conclude la prima sezione civile con sentenza n. 11031 del 27 maggio 2016 – ha errato la Corte territoriale nel considerare che l’elemento figurativo dell’etichetta nel prodotto a basso costo (nella specie, un liquore), pur del tutto analogo e similare a quello del prodotto originale, dovesse essere considerato elemento secondario, dando esclusivo rilievo al segno denominativo.

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy