Documenti analogici Produzione e archiviazione Modalità corrette

Pubblicato il 11 aprile 2017

L'agenzia delle Entrate spiega che la corretta procedura da seguire per la conservazione dei documenti informatici, ex DM 17 giugno 2014, prevede che il termine per la stampa dei documenti analogici o per la conservazione dei documenti informatici coincida con il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dunque non più entro il 28 maggio 2017, ma entro il termine di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva:

Niente stampa dei documenti ricevuti in formato digitale

Inoltre, sempre nella risoluzione 46 del 10 aprile 2017, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il documento informatico – qualsiasi documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti – come fatture e bolle doganali ricevuti in formato digitale, non ricade tra i documenti con obbligo di materializzazione su supporti fisici per la considerazione giuridica di esistente ai fini delle disposizioni tributarie. Ciò alla luce del D.M. 17 giugno 2014, che ha abrogato le previsioni del D.M. 23 gennaio 2004.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Benefici normativi e contributivi: dall'Inps un vademecum per le aziende

18/12/2025

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy