Commercialista Non anche promotore

Pubblicato il 09 marzo 2017

La Cassazione, sezione lavoro, ha stabilito che la professione di commercialista non è compatibile con altre attività commerciali. Il commercialista è un lavoratore autonomo, non subordinato. Pertanto, anche l'attività di promotore finanziario, pur se esercitata da monomandatario in convenzione, comporta, per il commercialista che la svolge, la possibilità che la Cassa annulli d'ufficio la sua posizione contributiva.

E', in estrema sintesi, il principio di diritto espresso nella sentenza n. 5865 dell'8 marzo 2017, che richiama la previsione dell'incompatibilità dell'attività di dottore commercialista con l'esercizio del commercio, stabilita dall'art. 3 del dpr n. 1067 del 1953, la quale non richiede che tale esercizio sia svolto con caratteristiche tali da configurare un'impresa commerciale sotto il profilo dell'organizzazione di mezzi, dovendosi invece avere riguardo alla natura commerciale di un'attività svolta con caratteristiche di continuità e professionalità.

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