Professionisti, accertamenti legittimi anche sulla base di un tariffario non più in vigore

Pubblicato il 16 marzo 2013 Nel caso di professionisti che emettono fatture troppo vaghe nei confronti dei loro clienti, è legittimo per il Fisco procedere con un’azione di accertamento induttivo sul reddito professionale, basato sul minimo previsto dal tariffario anche se quest’ultimo ora non esiste più e non può essere più preso come punto di riferimento.

La precisazione giunge dall’ordinanza n. 6527 del 14 marzo 2013, della Suprema Corte di Cassazione.

Relativamente all’accertamento delle imposte sui redditi, la Corte ribadisce che l'omessa indicazione nelle fatture dei dati stabiliti dall'articolo 21 del Dpr n. 633/1972 integra la fattispecie delle gravi irregolarità di cui all’articolo 39 del Dpr n. 600/1973, che legittima l'Amministrazione finanziaria a ricorrere all'accertamento induttivo del reddito imponibile.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria può scegliere liberamente, nell'ambito della previsione di legge, il metodo di accertamento da utilizzare nel caso concreto, senza che la parte contribuente possa opporre doglianza sulla scelta operata, in assenza di fattori pregiudizievoli.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy