Promosse le soglie di fallibilità

Pubblicato il 02 luglio 2009
Con sentenza n. 198 del 1° luglio 2009, la Consulta ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità avanzata dal Tribunale di Napoli in ordine all'articolo 1, comma 2 della legge fallimentare, come modificata dal dlgs 169/07, nella parte in cui attribuisce all'imprenditore l'onere di dimostrare la sua collocazione al di sotto delle soglie di fallibilità. Secondo il Tribunale partenopeo, in questo modo verrebbe lasciata all'imprenditore la possibilità di sfuggire alla procedura concorsuale con rischio di abusi da parte dello stesso. La Corte costituzionale, tuttavia, nello spiegare che sarebbe difficile per un soggetto diverso dall'imprenditore stesso fornire una prova adeguata della complessiva esposizione debitoria, ha affermato che, “ove non fossero modificati i requisiti richiesti al fine dell'assoggettabilità alla procedura fallimentare, l'eventuale ribaltamento dell'onere probatorio sul creditore istante o sul pubblico ministero renderebbe impossibile per costoro ottenere l'accoglimento dell'istanza di fallimento da loro proposta”.
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