Pronti i codici per versare il bollo e l’imposta straordinaria sulle attività “scudate”

Pubblicato il 10 febbraio 2012 Il Dl 201/2011 reca particolari disposizioni in materia di imposta di bollo sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari come pure sui valori scudati e su attività finanziarie e immobiliari detenuti all’estero.

In particolare, il comma 6 dell’articolo 19, introduce un’imposta di bollo speciale del 4 per mille per le attività finanziarie oggetto di emersione, mentre il comma 12 prevede un’imposta straordinaria dell’1% sulle attività “scudate” che, alla data del 6 dicembre 2011, risultavano in tutto o in parte prelevate e/o dismesse. Infine, il comma 10 dispone che in caso di omesso versamento delle imposte dovute si paga una sanzione pari all’importo non versato.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14 del 9 febbraio, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento delle suddette imposte previste dalla manovra Monti.

Si tratta dei codici tributo “8111”, “8112”, “8113” con cui versare rispettivamente l’imposta di bollo speciale, l’imposta straordinaria e le relative sanzioni.

Il versamento deve avvenire mediante modello F24 e, in sede di compilazione, tali codici devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si indica l’anno del versamento, nel formato “AAAA”.

Si ricorda che tali indicazioni operative sono giunte a pochi giorni dalla data di scadenza indicata per effettuare il pagamento, previsto inizialmente per il 16 febbraio. Date le difficoltà oggettive incontrate dagli stessi intermediari, in assenza di indicazioni ufficiali sulle disposizioni contenute nell’articolo 19 citato, tale data potrebbe essere prorogata e la conferma potrebbe arrivare con la conversione del decreto Milleproroghe.
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