Pronuncia di addebito per il coniuge che abbandona la casa coniugale portandosi via i figli

Pubblicato il 20 maggio 2013 E’ stata definitivamente confermata dai giudici della Prima sezione civile di Cassazione – sentenza n. 10719 dell’8 maggio 2013 – una pronuncia di separazione con la quale era stato disposto l’addebito a carico della ex coniuge in considerazione dell'allontanamento dalla casa coniugale che quest’ultima aveva realizzato, unitamente ai figli minori, protrattosi per alcuni mesi senza dare notizie al coniuge e facendo perdere le tracce di sé.

I giudici di legittimità hanno spiegato come la dichiarazione di addebito, in entrambi i gradi di giudizio, era stata legittimamente fondata sulla gravità del comportamento posto in essere dalla donna, in quanto realizzato non solo all'insaputa del coniuge ma anche sottraendo all'altro genitore ogni contatto per un protratto periodo di tempo con i figli minori. Sul punto, la sentenza impugnata aveva esaurientemente ed adeguatamente motivato in ordine alla mancanza della prova di cause giustificative pregresse di questo censurabile comportamento successivo.

Ed infatti – precisano gli Ermellini – “l'allontanamento, nella specie con i figli minori, al fine di escludere l'addebito, deve essere fondato su una giusta causa, il cui onere probatorio grava su chi realizza questa grave violazione dei doveri coniugali”. Di per sé, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto.
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