Prorogata la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili

Pubblicato il 31 marzo 2022

Prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili o, più correttamente, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid-19.

A dare notizia della novità è l'INAIL, che ricorda al datore di lavoro o al suo delegato come inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, accessibile con Spid, Cns o Cie.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: di cosa si tratta

L’art. 83 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, sono tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

La vigenza di tale disposizione è stata più volte prolungata in correlazione con la proroga dello stato di emergenza Covid-19. Da ultimo, l'art. 10, comma 2, del nuovo decreto Covid (decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) ne ha esteso l'applicazione fino al 30 giugno 2022, ben oltre il termine dello stato di emergenza, che cessa oggi, 31 marzo 2022.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: nozione di fragilità

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori in condizione di fragilità.

La nozione di fragilità valida ai fini della sorveglianza sanitaria in parola, è bene far notare, non coincide esattamente con la nozione di fragilità che dà diritto allo svolgimento di norma dell'attività lavorativa in smart working, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi (ove presente), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento nonchè allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da remoto, in base a quanto previsto dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto Cura Italia (tutela valida fino al 31 marzo 2022 per effetto dell'’articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021 convertito con modificazioni con legge 18 febbraio 2022, n. 11). E sembra altrettanto distante da quelle condizioni di fragilità definite dal decreto interministeriale 4 febbraio 2022, che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali (fino al 28 febbraio 2022) la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, condizioni certificate dal medico di medicina generale del lavoratore.

N.B. Ai fini del diritto allo smart working, il Cura Italia definisce “fragile” (comma 2 dell'articolo 26) il lavoratore dipendente, pubblico e privato, con riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104), o in possesso di certificazione (rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

La sorveglianza sanitaria eccezionale interessa invece i lavoratori più esposti a rischio di contagio a causa dell'età o della condizione di salute precaria e comunque in una situazione di comorbilità che può determinare una maggiore rischiosità. Più nel dettaglio, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto” (INAIL, con la circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020).

Sorveglianza sanitaria eccezionale: domanda all'INAIL

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente. I datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a), D.Lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, possono rivolgersi ai servizi territoriali dell’INAIL per effettuare la visita medica sui lavoratori fragili.

La richiesta va effettuata con il servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”.

Il datore di lavoro può presentare domanda anche tramite un suo delegato. In tal caso dovrà essere inoltrato il modulo Mod. 06 SSE delega.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: visita medica

Ricevuta la richiesta da parte del datore di lavoro o da un suo delegato, l'INAIL individua il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Il medico valuta la condizione di fragilità del lavoratore formulando un giudizio di idoneità nel quale sono indicate, in via prioritaria, le soluzioni maggiormente cautelative da adottare per la salute del lavoratore o della lavoratrice.

Il giudizio di non idoneità temporanea è limitato ai casi che non consentano soluzioni alternative. inoltre l'eventuale inidoneità alla mansione non giustifica il recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Sorveglianza sanitaria eccezionale: pagamento della prestazione

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve l’avviso di emissione della fattura (esente IVA) per il pagamento della prestazione effettuata. La tariffa dovuta all’INAIL per la singola prestazione è pari a 50,85 euro (decreto interministeriale 23 luglio 2020).

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