Proroga dei termini per la sorveglianza sanitaria eccezionale

Pubblicato il



Proroga dei termini per la sorveglianza sanitaria eccezionale

L’Inail, con avviso del 27 dicembre 2021, rende noto che i termini delle disposizioni riguardanti la Sorveglianza sanitaria eccezionale sono stati prorogati fino alla data del 31 marzo 2022.

Ai sensi dell’articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali maggiormente esposte al rischio di contagio SARS-CoV-2, per i lavoratori a rischio in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione ovvero di patologie che determinano particolari situazioni di fragilità, l’attività di Sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

Si rammenta che, la suddetta attività di Sorveglianza consiste in una visita medica per i lavoratori definiti “fragili” (immunodepressi, malati cronici ecc.).

I datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente potranno richiedere che la sorveglianza venga effettuata direttamente dai servizi territoriali dell’Inail, tramite i propri medici del lavoro.

La richiesta di visita medica potrà essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato, accedendo con le credenziali Spid, Cns o Cie al servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”.

In caso di delega, bisognerà compilare e inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, rinvenibile nell’area del portale “Moduli e modelli”.

Al termine della richiesta verrà individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Successivamente - valutate le condizioni di fragilità del prestatore – il medico emetterà un giudizio di inidoneità, contenente le indicazioni per l’adozione di soluzioni cautelative per la salute del lavoratore al fine di ridurre il rischio di virus SARS-CoV-2.

Inviato il giudizio di inidoneità temporanea, il datore riceverà l’avviso di emissione della fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata.

Si rammenta che, la tariffa dovuta all’Inail per la singola prestazione effettuata è pari a 50,85 euro.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito