Prosegue l’iter parlamentare del decreto sulle Stp

Pubblicato il 01 febbraio 2013 Con le modifiche richieste qualche giorno fa dal Consiglio di Stato alla relazione accompagnatoria, il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha firmato la versione definitiva del decreto sulle Stp, che ora passa all’esame del ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera. Nel corso della prossima settimana, il provvedimento dovrebbe tornare al dicastero della Giustizia per la controfirma e, poi, essere registrato dalla Corte dei Conti.

Il decreto contenente il Regolamento attuativo in materia di società per l’esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, secondo tutti i modelli societari regolati dal Codice civile (ai sensi dell’articolo 10, comma 10 della legge n. 183/2011) è giunto finalmente al suo completamento, non senza, però, molti dubbi e incertezze.

È da ricordare, infatti, che il decreto prevede delle esenzioni che interessano due categorie giuridiche principali: gli avvocati e i notai. Ai primi, grazie al nuovo ordinamento professionale, è stato riconosciuto dal Ministero un lasso di tempo di sei mesi per delineare le caratteristiche dell'esercizio della professione forense in forma societaria. Per i notai, invece, l’esenzione è stata riconosciuta in virtù delle pubbliche funzioni svolte.

Gli aspetti più dibattuti del provvedimento, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, sono quelli inerenti le informazioni che le società professionali, al momento del primo contatto con il cliente, devono rilasciare. La Stp, per esempio, deve consegnare al cliente l’elenco scritto dei soci professionisti, indicando in esso i titoli e le qualifiche professionali, oltre che l’elenco dei soci con la sola finalità d’investimento. Il socio con esclusiva finalità d’investimento può far parte di una società tra professionisti solo se rispetta i requisiti di onorabilità (iscrizione all’Albo professionale, non ha riportato condanne definitive e non è stato cancellato dall’Albo). È prevista l’incompatibilità della partecipazione di un socio a più società professionali anche nel caso di di società multidisciplinari.
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