Si avvicina un’ importante scadenza per i datori di lavoro, pubblici e privati: entro il 31 gennaio 2025, infatti, i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti devono inviare in modalità telematica il prospetto informativo disabili.
Vediamo nel dettaglio come fare.
Obbligati sono tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Il calcolo dell’organico aziendale, sul quale quantificare la quota di riserva, va effettuato alla data del 31 dicembre 2024.
NOTA BENE: Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista o terapisti della riabilitazione non vedenti è tenuto ad effettuare annualmente una specifica denuncia ai fine di consentire la verifica dell'adempimento agli obblighi di collocamento.
Il prospetto deve contenere:
NOTA BENE: la compensazione territoriale non può essere utilizzata cumulativamente all’esonero parziale.
La quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999, proporzionata al numero dei dipendenti, prevede l’occupazione di:
Lavoratori part time
Nella base di calcolo della quota di riserva i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario di lavoro in essere al 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione del prospetto.
Peraltro, se durante l’anno precedente il lavoratore abbia variato l’orario di lavoro o abbia trasformato l’orario da pieno a part-time, va computato in base all’orario posseduto al 31 dicembre.
Lavoratori intermittenti
I lavoratori intermittenti devono essere calcolati in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva:
NOTA BENE: gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese in crisi.
L’azienda che non proceda all’invio del prospetto informativo è soggetta ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo oltre il 31 gennaio 2025.
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