Protezione internazionale. Trasferimento del richiedente, non oltre sei mesi

Pubblicato il 26 ottobre 2017

Se le autorità di uno Stato membro Ue (Stato A) decidono di trasferire un cittadino straniero che richieda protezione internazionale, in altro Stato membro di primo ingresso (Stato B), devono provvedere all’esecuzione del provvedimento di trasferimento entro sei mesi; altrimenti la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale passa in automatico dallo Stato B allo Stato A.

E’ quanto si evince dalle conclusioni dell’Avvocato generale Eleanor Sharpston, nell’ambito della Causa C‑201/16. Trattasi, in particolare di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue, cui i giudici austriaci si sono rivolti per avere chiarimenti circa la portata interpretativa del Regolamento UE n. 604/2013, che stabilisce i criteri ed i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

Questo, in particolare, il quesito sollevato: se un richiedente protezione internazionale possa far valere il fatto che lo Stato membro richiedente (Stato A) non abbia eseguito la propria decisione di trasferirlo nello Stato membro richiesto (Stato B) entro il termine previsto dall’art. 29 invocato Regolamento Ue ed, in caso affermativo, come debbano essere disciplinati i rapporti tra Stato membro richiedente e lo Stato membro richiesto.

Decorsi sei mesi, la competenza passa allo Stato membro richiedente

Dopo ampia disamina, l’Avvocato generale – con provvedimento del 20 luglio 2017 – propone di rispondere nel modo che segue. Ai sensi dell’articolo 27, menzionato Regolamento (UE) n. 604/2013, il richiedente protezione internazionale può, in linea di principio, impugnare una decisione di trasferimento in ragione del fatto che lo Stato membro richiedente non l’abbia eseguita nel termine di sei mesi previsto dall’articolo 29, di detto Regolamento. Contestualmente, ai sensi del medesimo art. 29, il decorso del termine di sei mesi è sufficiente di per sé a determinare il radicarsi della competenza presso lo Stato membro richiedente (Stato A) ad esaminare la domanda di protezione internazionale dell’interessato.

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