Prove nuove e decisive giustificano il riascolto delle persone già sentite

Pubblicato il 25 novembre 2014 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 48679 del 24 novembre 2014 – perché possa essere ammessa l'assunzione a titolo di prova integrativa delle dichiarazioni di persone già sentite nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare, occorre che si tratti di prove nuove, nel senso che siano nuovi i temi da trattare, e decisive, nel senso che senza di esse non potrebbe essere risolto in base ai correnti criteri cognitivi un profilo essenziale della “regiudicanda”.

In ogni caso, spetta al richiedente l'onere di proporre le specificazioni ed eventualmente la documentazione che siano necessarie alla verifica di conformità della prova integrativa al suo modello legale.
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