Prove nuove rilevanti che giustificano la revisione della sentenza

Pubblicato il 24 giugno 2015

Con decisione n. 26478 del 23 giugno 2015, la Corte di cassazione, Quinta sezione penale, ha ribadito come, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione di una sentenza penale definitiva, si devono intendere “per prove nuove rilevanti” ex articolo 630, lettera C) del Codice di procedura penale, non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice.

Ciò indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte dell'organo giudicante medesimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante esclusivamente ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.

La richiesta di revisione, in particolare, è ammissibile anche se fondata su prove preesistenti o addirittura colpevolmente non indicate nel giudizio di cognizione di cui si invoca la rilettura, purché le stesse non siano state oggetto, nemmeno implicitamente, di pregresse valutazioni.

E' quindi ininfluente, in tale contesto, la causa per cui la prova non sia stata sottoposta al giudice nell'originario dibattimento, rilevando esclusivamente che non si tratti di prova comunque valutata dallo stesso giudice, anche solo al fine di affermarne l'inammissibilità o di escluderla ritenendone la superfluità; né rileva, altresì, la ragione per cui la parte abbia rinunciato all'assunzione della prova pure ammessa.

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