Proventi su fondi immobiliari di Oicr esteri senza ritenuta

Pubblicato il 26 ottobre 2019

Ulteriori precisazioni sono state rese dall’Agenzia delle Entrate in merito agli investimenti da parte di fondi esteri in fondi alternativi immobiliari italiani.

Nella risposta ad interpello n. 430 del 25 ottobre 2019, l’Agenzia risponde ad una società che svolge il servizio di gestione collettiva del risparmio e che ha deliberato l’istituzione di un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato (FIA), le cui quote sono detenute per il 95% dalla società di diritto olandese Alfa e, per il residuo 5%, dalla società italiana Beta.

L’istante chiede all’Amministrazione finanziaria se i proventi del FIA corrisposti ad Alfa siano da considerare esenti da ritenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Dl 25 settembre 2001, n. 351 e quale documentazione Alfa debba fornirle al fine di erogare i proventi senza l'applicazione della ritenuta.

Proventi da fondi immobiliari esenti da ritenuta se gli Oicr esteri sono vigilati dalla SEC

Nel fornire il suo parere, dopo aver ricordato la normativa del TUF, che definisce come fondo comune di investimento "l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore", l’Agenzia ribadisce che i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di Oicr esteri in un fondo d'investimento alternativo (FIA) immobiliare chiuso, per il tramite di una società Alfa, non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 351 del 2001.

Rispetto ad altre precisazioni rese in precedenza, la risposta n. 430/2019 indica, però, anche quale è la documentazione utile per ottenere l’esenzione.

Al fine di non applicare la ritenuta sui proventi del fondo, in conformità a quanto chiarito in precedenti documenti di prassi, l’Agenzia specifica che la SGR che gestisce il fondo immobiliare italiano deve acquisire dalla società di diritto olandese che possiede la partecipazione del 95%:

Per l’Agenzia, dunque, “l'applicazione del regime di non imponibilità è subordinata alle risultanze rinvenibili dal sito ufficiale dell'autorità di vigilanza statunitense”.

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