Provvedimento negativo anche senza avviso per l'immigrato pericoloso

Pubblicato il 31 agosto 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 6002 del 2010, ha accolto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno avverso la decisione con cui il Tar del Piemonte aveva aderito alle istanze di annullamento avanzate da un cittadino extracomunitario nei confronti del provvedimento del Questore di Cuneo con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno. 

L'immigrato, condannato per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate nonché indagato per detenzione illegale di arma comune da sparo, lesioni gravi, minacce gravi e maltrattamenti in famiglia, si era difeso sostenendo l’illegittimità del provvedimento negativo per la mancata comunicazione del preavviso dello stesso. 

Avviso che, secondo il Collegio amministrativo, non era necessario in quanto la situazione in esame rientrava in una delle fattispecie di cui all’articolo 1 della legge 1423 del 1956, in presenza delle quali, “data la gravità dell’azione commessa, l'amministrazione può legittimamente operare senza dare comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento a suo carico, potendosi giustificare un giudizio prognostico di possibile pericolosità sociale nei confronti del cittadino extracomunitario".
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