Provvedimento Uif relativo alle informazioni da conservare nelle operazioni di restituzione

Pubblicato il 07 agosto 2013 L'Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d'Italia, in considerazione della Circolare emanata dal ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30 luglio 2013, recante precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione all'articolo 23 del Decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal Decreto legislativo n. 169/2012, ha adottato un apposito provvedimento datato 6 agosto 2013 relativo alle operazioni di restituzione di cui al citato articolo 23, comma 1-bis, del Decreto legislativo n. 231/2007 che impone, ai destinatari della normativa antiriciclaggio che non abbiano potuto effettuare o completare l'adeguata verifica della clientela, il divieto di eseguire l'operazione o di instaurare il rapporto continuativo ovvero l'obbligo di porre fine al rapporto in essere.

In particolare, il provvedimento si occupa dell'individuazione del contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono acquisire e conservare ai predetti fini nell'ambito della procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie eventualmente ricevute dal destinatario.

Ed infatti, al punto 6 della circolare dell'Economia, è previsto che i destinatari debbano conservare le informazioni relative alle operazioni di restituzione effettuate in quanto queste informazioni possono essere acquisite dalla Uif con le modalità da essa stabilite, anche in via periodica o sistematica.

Nel testo del provvedimento viene, così, specificato che, con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, vanno acquisite e conservate le informazioni relative a:

- la data, l'importo e la tipologia dell'operazione di restituzione;

- i dati identificativi: a) del cliente; b) degli eventuali cointestatari; c) se presente, del soggetto esecutore; d) dei titolari effettivi;

- gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l'operazione di restituzione, con l'indicazione dell'intermediario finanziario presso il quale sono aperti e l'eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;

- ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore del quale il cliente ha chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.
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