Provvigioni legate ai ricavi

Pubblicato il 04 marzo 2006

L’Assonime, con la circolare 10/2006 del 3 marzo, cerca di risolvere i dubbi interpretativi sollevati dalla risoluzione delle Entrate, numero 115, che stanno complicando la chiusura dei bilanci 2005. Assonime ricorda che prima delle modifiche del C.c. in materia del rapporto di agenzia, era palese che l’esercizio di competenza della provvigione, sia per l’agente che per la casa mandante, fosse quello durante il quale quest’ultima dà corso alla fornitura procurata dall’agente e dunque consegue il ricavo. Dopo l’adeguamento del Codice alla norma europea, le Entrate tornano ad occuparsi della questione affermando che il ricavo dell’agente di commercio deve concorrere al reddito dell’anno in cui si conclude il contratto tra il proponente e il suo cliente e non invece quando viene eseguito dalle parti. L’Assonime ribadisce l’importanza di evidenziare il legame tra il diritto alla provvigione e l’adempimento della prestazione da parte del cliente, che oggi non è più previsto per legge, ma è di natura eventuale, in quanto dipende da “eventuali clausole contrattuali”.

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