Provvista mensile Accompagnamento alla pensione

Pubblicato il 24 maggio 2016

Il datore di lavoro che ha avuto accesso, per i dipendenti dichiarati in esubero, agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 148/2015, ed alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012, deve versare mensilmente la c.d. provvista.

Ricorda il messaggio INPS n. 2256 del 20 maggio 2016 che, a partire dal giorno 10 di ciascun mese, la procedura automatizzata dell’Istituto quantifica la somma complessiva dovuta ed il datore di lavoro deve verificare l’importo mensile lordo da versare tramite l’accesso al sito internet www.inps.it - Servizi online – Accedi ai servizi – Tipologia di utente: aziende, consulenti e professionisti - Prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione.

Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese.

Poiché la provvista deve risultare nella disponibilità dell’Istituto prima dell’invio agli enti pagatori convenzionati dei flussi di pagamento del mese successivo, se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato a quello, sempre bancabile, immediatamente precedente.

Per via dei tempi ristretti, inoltre, il datore di lavoro deve inserire copia dei bonifici effettuati (mediante upload del documento) e digitare i relativi riferimenti nel Portale – Pagamenti – Importi dovuti – Conferma.

Quindi, chiarisce il messaggio n. 2256/2016, il datore di lavoro è esonerato dall’invio alla sede del finanziamento della comunicazione contenente copia del bonifico effettuato.

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