Provvista per l’immobile senza doppio prelievo

Pubblicato il 19 agosto 2007

Nell’articolo viene affrontato il tema della donazione indiretta che si verifica spesso in caso di intestazione di beni ad altri, in quanto si ha lo stesso risultato di una “normale” donazione effettuata per atto pubblico. A seconda dei casi si distinguono due conseguenze diverse:

- ipotesi di donazione nulla, ad esempio nel caso in cui il padre intesti al figlio una posizione di risparmio gestito, in quanto manca la forma prescritta dalla legge;

- ipotesi di valida donazione indiretta, ad esempio nel caso di un padre che paga il prezzo dell’acquisto immobiliare intestato al figlio, alla quale non si applicano le regole formali della donazione vera e propria ma le regole sostanziali del Codice civile sulla lesione della quota di legittima. 

Dal momento che nell’ambito di un trasferimento immobiliare o aziendale vale il principio di alternatività tra la tassazione di registro o di Iva e la tassazione della donazione indiretta se nel momento della compravendita si dichiara che la provvista per il pagamento del prezzo deriva da terzi non si avrà ulteriore tassazione oltre a quella che afferisce al trasferimento a titolo oneroso.  

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