Pubblicità e rifiuti ai giudici tributari

Pubblicato il 14 aprile 2008 Le pronunce di Cassazione n. 8273/08 e n. 8279/08, che in superficie esprimono un principio chiaro - quello cioè che rientrano nelle competenze del giudice tributario l’ingiunzione di pagamento relativa all’imposta sulla pubblicità e l’intimazione di pagamento per la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani - offrono, invece, spunto per tornare al tema lungamente dibattuto sulla portata della giurisdizione tributaria. Se, infatti, come originariamente formulato, l’articolo 2 del decreto legislativo 546/1992 prevedeva rientrare nella sfera d’azione tributaria le controversie con oggetto l’elencazione tassativa di tributi, questa è stata poi eliminata dall’articolo 12 della legge 448/2001, la quale ha attribuito alle Ct la competenza per “tutte le controversie aventi a oggetto tributi di ogni genere e specie”, anche i regionali, provinciali e comunali e quello per il Servizio sanitario nazionale, le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, interessi e accessori. In seguito, l’articolo 3-bis, comma 1, lettera a), del Dl 203/2005, convertito con legge 248/05, ha aggiunto alle parole “tributi di ogni genere e specie” le parole “comunque denominati”. La conseguenza è l’ampliamento della nozione di tributo, a seguito del quale le citate sentenze includono i due di cui a commento (imposta sulla pubblicità e Tarsu).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Organo di revisione dell’ente e collaborazione con Corte dei Conti

24/10/2025

Pensione anticipata: i contributi figurativi contano con la riforma Fornero

24/10/2025

Dogane: nuove semplificazioni per la reintroduzione in franchigia

24/10/2025

Prima casa: ammesso il sequestro preventivo per reati tributari

24/10/2025

Rimborsi chilometrici dei professionisti: novità dal 2025

24/10/2025

Correzione del Modello 730: come e quando usare il 730 integrativo o Redditi PF

24/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy