Quantificazione dell'assegno di mantenimento

Pubblicato il 21 dicembre 2009
Il Giudice, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare sia le "attuali esigenze del figlio", sia il tenore di vita goduto dal figlio stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, sia le risorse economiche di questi; si realizza, così, il "principio di proporzionalità" tra i genitori nel mantenimento del figlio. E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 23630 del 6 novembre 2009 dove viene altresì precisato come le "esigenze attuali del figlio", cui l'art. 155 c.c., ricomprendono tutte le necessità correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, sia sotto il profilo alimentare, che quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonche' l'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessita' di cura ed educazione.
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