Quasi flagranza Lettura garantista

Pubblicato il 05 aprile 2016

E’ stata annullata dalla Corte di cassazione l’ordinanza con cui era stato convalidato l’arresto di un uomo con applicazione al medesimo della misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di tentato furto con strappo aggravato e lesioni personali ai danni di una persona.

Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti della flagranza né della quasi flagranza di reato in quanto l’indagato era stato tratto in arresto non all’esito di un inseguimento delle Forze dell’ordine iniziato a causa di una diretta percezione dei fatti da parte degli operanti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi, con un vuoto temporale fra la conclusione dell’agire illecito e la privazione della libertà del colpevole.

Orientamento Sezioni unite

Nella loro pronuncia – sentenza n. 13438 del 4 aprile 2016 -, i giudici di legittimità hanno fatto riferimento all’orientamento di recente affermato, in materia di quasi flagranza, dalle Sezioni Unite penali di Cassazione con informazione provvisoria n. 22 del 24 novembre 2015.

In quest’ultima, in particolare, era stato risposto negativamente alla questione controversa inerente alla possibilità di procedere all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi nella immediatezza del fatto.

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