La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le censure di illegittimità costituzionale riguardanti la sospensione annuale della pensione Quota 100 in caso di violazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro subordinato.
La Consulta ha escluso l’esistenza di un diritto vivente sull’interpretazione della norma e ha ribadito il dovere del giudice di merito di applicare una lettura conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
Con la sentenza n. 162 del 4 novembre 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 28 marzo 2019, che disciplina la pensione anticipata “Quota 100”.
La pronuncia chiarisce i limiti del controllo di costituzionalità in materia previdenziale e ribadisce l’obbligo per il giudice di merito di interpretare le disposizioni secondo i principi dettati dalla Costituzione, prima di adire la Consulta.
Il giudizio trae origine dal ricorso di un pensionato titolare di trattamento anticipato “Quota 100”, in godimento dal 1° novembre 2019, al quale l’INPS aveva contestato la violazione del divieto di cumulo di pensione e redditi previsto dall’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019.
Il pensionato aveva svolto un’unica giornata di lavoro subordinato stagionale presso una società agricola nel settembre 2020, percependo un reddito lordo di 83,91 euro.
Nonostante l’entità minima del reddito, l’INPS aveva disposto la restituzione di 23.949,05 euro, corrispondenti all’intera annualità della pensione, ritenendo integrata la violazione del divieto di cumulo e applicando la sospensione del trattamento per tutto l’anno di riferimento.
Il Tribunale di Ravenna, ritenendo la sanzione sproporzionata, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 30994/2024, comporterebbe la sospensione della pensione per un’intera annualità anche in presenza di un’attività lavorativa minima.
Le censure sono state formulate in riferimento agli articoli:
Secondo il giudice rimettente, la sospensione annuale della pensione, anche in presenza di redditi esigui, risulterebbe manifestamente sproporzionata, irragionevole e in contrasto con la funzione solidaristica della previdenza pubblica.
L’INPS, costituitosi nel giudizio, ha sostenuto la piena legittimità della propria interpretazione. L’Istituto ha osservato che la disciplina del divieto di cumulo si inserisce in un contesto volto a garantire la sostenibilità del sistema previdenziale e a evitare che il pensionato continui a svolgere attività lavorative incompatibili con l’accesso anticipato al pensionamento.
La sospensione della pensione per l’intero anno solare, secondo l’ente, troverebbe un appiglio testuale nella norma, che fa riferimento all’anno di percezione del reddito, come criterio temporale di valutazione della compatibilità.
La difesa del pensionato ha insistito sulla natura eccessivamente punitiva della sospensione annuale, in particolare quando l’attività lavorativa è di durata e valore economico trascurabili.
Secondo la parte, la norma non prevede espressamente la perdita del trattamento per un intero anno, ma solo l’incumulabilità nei periodi di effettivo lavoro.
L’interpretazione fornita dalla Cassazione e recepita dall’INPS violerebbe, quindi, i principi di affidamento, proporzionalità e tutela del minimo vitale, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte costituzionale, come anticipato, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Ravenna, ritenendo che il giudice rimettente non abbia assolto all’onere di interpretare la disposizione in senso costituzionalmente conforme prima di adire la Consulta.
La norma censurata – ha rilevato la Corte – non prevede espressamente le conseguenze della violazione del divieto di cumulo.
Il giudice di merito avrebbe quindi potuto, e dovuto, interpretarla in modo conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, eventualmente limitando la sospensione della pensione ai soli mesi in cui si è verificato il cumulo con il reddito da lavoro.
La Corte ha ricordato che l’intervento di legittimità costituzionale è ammissibile solo quando l’interpretazione conforme risulti impraticabile per l’esistenza di ostacoli testuali o di un orientamento giurisprudenziale consolidato contrario.
Il punto decisivo della pronuncia riguarda la valutazione della Corte sull’esistenza di un “diritto vivente”.
La Consulta ha escluso che la sentenza della Cassazione n. 30994/2024 potesse assumere tale valore.
In quella decisione, come accennato, la Corte di cassazione aveva infatti interpretato l’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019 nel senso che la violazione del divieto di cumulo tra pensione “Quota 100” e redditi da lavoro subordinato comportasse la sospensione dell’intero trattamento per l’intero anno solare in cui il reddito era stato percepito, indipendentemente dalla durata effettiva dell’attività lavorativa o dall’entità del compenso.
Tale orientamento, ritenuto eccessivamente rigido e punitivo nei confronti dei pensionati, non ha tuttavia trovato conferma né in successive pronunce della Cassazione né nei giudizi di merito, dove sono emerse interpretazioni differenti, talvolta limitando la sospensione ai soli mesi di effettivo cumulo.
In mancanza di stabilità, reiterazione e consenso interpretativo, la Corte costituzionale ha escluso che si potesse parlare di un “diritto vivente” tale da legittimare il proprio intervento di costituzionalità.
Nella parte finale della motivazione, la Corte ha ribadito che spetta al giudice comune interpretare la legge in conformità alla Costituzione e sollevare questione di legittimità solo quando tale interpretazione risulti impraticabile.
Nel caso di specie, il Tribunale di Ravenna avrebbe dovuto verificare la possibilità di una lettura più proporzionata della norma, anziché assumere automaticamente l’interpretazione più severa come vincolante.
La decisione, in altri termini, non ha modificato il regime vigente del divieto di cumulo tra pensione “Quota 100” e redditi da lavoro, che rimane integralmente applicabile.
Tuttavia, la pronuncia lascia intendere che, in sede di merito, i giudici potranno adottare interpretazioni più flessibili, in particolare nei casi in cui l’attività lavorativa sia limitata o marginale.
In tale prospettiva, la sospensione annuale potrà essere esclusa o ridotta, qualora il cumulo riguardi periodi brevi o redditi di importo minimo.
Sul piano applicativo, la sentenza non impone variazioni immediate alle circolari dell’INPS, ma rafforza il principio secondo cui l’ente deve attenersi a un’interpretazione coerente con i valori costituzionali.
La decisione apre inoltre la strada a possibili interventi della giurisprudenza di legittimità, che potrebbe orientarsi verso una soluzione più proporzionata, fondata sulla perdita del solo rateo mensile relativo al periodo di lavoro.
Con la sentenza n. 162/2025, in conclusione, la Corte costituzionale ha riaffermato un principio metodologico di rilievo generale: il giudice ordinario ha il dovere di interpretare la legge in senso costituzionalmente conforme, e solo in presenza di un diritto vivente consolidato può demandare la valutazione alla Consulta.
La Corte, quindi, non si è pronunciata nel merito della legittimità della sospensione annuale della pensione “Quota 100”, ma ha escluso che sussistessero i presupposti per un suo intervento.
La questione della proporzionalità del divieto di cumulo rimane così aperta sul piano interpretativo, demandata alla sensibilità dei giudici del lavoro e all’evoluzione della giurisprudenza ordinaria, nel difficile bilanciamento tra esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale e tutela dei diritti individuali dei pensionati.
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